Appalto: nuovi obblighi per committente e appaltatore

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Per contrastare gli appalti illeciti, l’art. 4 del cd. decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, inserendo l’art. 17-bis, che disciplina le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti. In pratica, dal 1° gennaio del 2020, vi sono nuovi adempimenti a carico del committente, appaltatori e subappaltatori. Premesso che l’appalto è il contratto con cui una parte assume, organizzando i mezzi necessari e a suo rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, ecco le novità.

Soggetti interessati – Società e associazioni, persone fisiche che esercitano arti e professioni o imprese commerciali, imprese agricole, curatore fallimentare, commissario liquidatore, condominio quale sostituto d’imposta, se residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, sono interessati dai nuovi obblighi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, se affidano il compimento di una o più opere o servizi, di importo totale annuo oltre i 200.000 euro, a un’impresa, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente, utilizzando beni strumentali suoi o a lui riconducibili in ogni forma.

Problemi aperti – La norma cita il compimento di una o più opere o servizi, di importo totale annuo per oltre 200.000 euro a un’impresa: il fatto che poi l’appaltatore “frazioni” l’appalto (e l’importo) in più subappalti non ne impedisce l’operatività. Il prevalente uso di manodopera riguarda le attività ad alta intensità di lavoro (es.: logistica, ristorazione e pulizie). Tali lavori devono svolgersi presso le sedi di attività del committente, incluse le pertinenze, ossia singoli reparti o unità produttive (per contro, parrebbero escluse le attività che si svolgono fuori dal perimetro aziendale). Infine, perché la norma non si applichi, occorre che l’appaltatore utilizzi in maniera non prevalente manodopera e si avvalga di beni strumentali di sua proprietà.

Committente: obbligo di chiedere deleghe di pagamento – I committenti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera o servizio in appalto per oltre 200.000 euro annui, devono chiedere alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, tenute a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (mod. F24) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (addizionali regionali e comunali incluse), trattenute ai lavoratori direttamente impiegati per eseguire l’opera o servizio. Le ritenute sono versate dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, con deleghe distinte per ogni committente, senza compensazione.

Appaltatore: obbligo di inviare le deleghe di pagamento – Per consentire al committente di verificare gli importi versati, nei 5 giorni lavorativi dopo la scadenza del versamento, le imprese appaltatrici e subappaltatrici trasmettono al committente (per le subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), le deleghe di pagamento nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati dal codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, indicando quanto segue:

  1. dettaglio ore di lavoro rese da ogni percipiente in esecuzione dell’opera o servizio affidato;
  2. ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  3. dettaglio ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore;

con separata indicazione di quelle che riguardano la prestazione affidata dal committente.

Committente: blocco dei pagamenti e comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Se, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del versamento, il committente non ha ricevuto – dall’impresa appaltatrice, affidataria e/o subappaltatrice – le deleghe di pagamento e le informazioni sui lavoratori impiegati, o se risulta l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dai documenti trasmessa, egli (finché perdura l’inadempimento), deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria:

  1. sino alla misura del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio; ovvero
  2. per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti: in tal caso all’impresa appaltatrice o affidataria è preclusa ogni azione esecutiva per soddisfare il credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non versa le ritenute.

Committente: violazioni – Il committente che non adempie ai co. 1 (richiesta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute), e 3 (notifica della mancata comunicazione all’AdE entro 90 giorni), deve versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, della loro corretta esecuzione, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Compensazione: esclusione – L’art. 17-bis, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che, in deroga all’art. 17, co. 1, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere gli obblighi per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi, maturati per i dipendenti occupati nell’appalto. L’esclusione vale per tutti i contributi e premi, per la durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale impiegato nelle opere o servizi affidati, eccetto le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che notificano al committente, certificandolo, il ricorrere dei casi di esenzione.

Agenzia delle Entrate: istruzioni – Secondo la risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108/E, il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, obbliga:

  1. l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, a versare le ritenute operate con distinte deleghe per ogni committente (co. 1); e
  2. il committente a verificare il versamento, chiedendo all’appaltatore copia delle deleghe di pagamento, da rilasciare nei 5 giorni lavorativi dopo la scadenza del versamento (co. 2).

Visto l’obbligo di trasmettere al committente anche l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi, con il dettaglio delle ore rese da ognuno per eseguire l’opera o servizio, la quantificazione dei versamenti distinti per committente (e quindi della retribuzione erogata al dipendente per la specifica opera o servizio affidatogli e della ritenuta), va fatta sulla base di parametri oggettivi (es.: numero ore impiegate per la commessa). I nuovi obblighi valgono per le ritenute operate dal 2020 (e, quindi, per i versamenti eseguiti in febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima. Con la successiva ris. 24 dicembre 2019, n. 109/E, l’AdE per consentire all’impresa di effettuare i versamenti indicando nel mod. F24 il committente cui si riferiscono, ha istituito il codice: “09”, denominato “Committente”. Per compilare la sezione “CONTRIBUENTE” del mod. F24, nel campo: “codice fiscale”, va indicato il CF dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, tenuta al versamento; “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, va indicato il CF del committente, insieme al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

I mod. “F24” così compilati sono consultabili dall’impresa che ha effettuato il pagamento e dal committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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