Chi licenzia restituisce l’incentivo RDC

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In caso di licenziamento nei 36 mesi entro l’assunzione del beneficiario di RDC, il datore deve restituire tutto l’esonero sui contributi a carico del datore e del lavoratore fruito, applicando le sanzioni civili, calcolate in base al tasso di riferimento più 5,5 punti percentuali per anno.

Tipologia Note Restituzione
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo NO se il licenziamento è legittimo, dato che il rapporto è stato risolto per colpa o dolo del lavoratore. SI se è illegittimo SI/NO
Apprendistato: recesso a fine periodo formativo Ai sensi dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015, al termine dell’apprendistato, le parti possono recedere, con preavviso decorrente dal medesimo termine SI
Apprendistato I livello Licenziamento per giustificato motivo a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa NO
Periodo di prova La scelta di recedere durante o al termine del periodo di prova è frutto di una decisione del datore SI
Recesso per raggiungimento età pensionabile Se esiste una clausola del contratto collettivo che consente l’automatica risoluzione del rapporto NO
Dimissioni per giusta causa L’interruzione del rapporto è legata alla condotta del datore, che commette gravi violazioni SI
Dimissioni ordinarie Sono frutto di una libera decisione del lavoratore NO
Risoluzione consensuale La risoluzione del rapporto non è legata alla volontà “negativa” del solo datore di lavoro NO

Infine si evidenzia che, nel caso di revoca del RDC, anche se per motivi legati alla condotta del lavoratore, ove questa sia disposta dopo l’assunzione del beneficiario, si ha la perdita della parte di incentivo che non è ancora stato fruito da parte del datore.

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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