In caso di licenziamento nei 36 mesi entro l’assunzione del beneficiario di RDC, il datore deve restituire tutto l’esonero sui contributi a carico del datore e del lavoratore fruito, applicando le sanzioni civili, calcolate in base al tasso di riferimento più 5,5 punti percentuali per anno.
Tipologia | Note | Restituzione |
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo | NO se il licenziamento è legittimo, dato che il rapporto è stato risolto per colpa o dolo del lavoratore. SI se è illegittimo | SI/NO |
Apprendistato: recesso a fine periodo formativo | Ai sensi dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015, al termine dell’apprendistato, le parti possono recedere, con preavviso decorrente dal medesimo termine | SI |
Apprendistato I livello | Licenziamento per giustificato motivo a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa | NO |
Periodo di prova | La scelta di recedere durante o al termine del periodo di prova è frutto di una decisione del datore | SI |
Recesso per raggiungimento età pensionabile | Se esiste una clausola del contratto collettivo che consente l’automatica risoluzione del rapporto | NO |
Dimissioni per giusta causa | L’interruzione del rapporto è legata alla condotta del datore, che commette gravi violazioni | SI |
Dimissioni ordinarie | Sono frutto di una libera decisione del lavoratore | NO |
Risoluzione consensuale | La risoluzione del rapporto non è legata alla volontà “negativa” del solo datore di lavoro | NO |
Infine si evidenzia che, nel caso di revoca del RDC, anche se per motivi legati alla condotta del lavoratore, ove questa sia disposta dopo l’assunzione del beneficiario, si ha la perdita della parte di incentivo che non è ancora stato fruito da parte del datore.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia
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