Ci si trova in un caso in cui sia stato costituito un collegio difensivo. Come dobbiamo comportarci per la costituzione in giudizio con l’indicazione della PEC: procediamo con un solo professionista o siamo tenuti ad indicarli tutti?
Assolutamente no.
Andiamo per ordine. Per la costituzione in giudizio è
sufficiente anche l’indicazione della PEC del professionista che sta procedendo
alla compilazione dei dati: tuttavia, se non si indicano i dati e le PEC degli
altri difensori questi, successivamente, non potranno consultare il fascicolo
processuale.
Va tuttavia ricordato che la norma dispone come le
comunicazioni effettuate dalle Commissioni Tributarie si perfezionano con
l’avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori: pertanto, non è necessario
che “tutti” i difensori ricevano le comunicazioni né un’ipotesi del genere può
integrare qualche vizio di legittimità procedimentale.
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia