Con l’introduzione dell’obbligatorietà del Processo Tributario Telematico – a far data dal 1 luglio 2019 – è divenuto di centrale importanza il tema del valore da attribuirsi alla sottoscrizione digitale applicata agli atti processuali e ai provvedimenti di natura amministrativa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con la pronuncia n. 279 del 20 maggio 2019, ha avuto modo di occuparsi della validità dell’atto sanzionatorio tributario munito esclusivamente di sottoscrizione digitale.
Come sappiamo, infatti, gli enti impositori fanno sempre più spesso ricorso ai canali telematici per la trasmissione dei provvedimenti di natura sanzionatoria nei confronti dei contribuenti e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata – che costituisce veicolo previlegiato in tal senso – è stato logicamente affiancato al ricorso alla firma digitale.
Orbene, come sappiamo, il regolamento UE n. 910/2014 (detto regolamento eIDAS) ha fra i suoi obiettivi anche quello della parificazione completa non solo fra le varie tipologie di sottoscrizione digitale ma anche dell’equiparazione fra la classica firma autografa apposta su atti e documenti e le sottoscrizioni di tipo elettronico; in tal senso la pronuncia della Commissione pescarese si inserisce perfettamente nel quadro dettato dal regolamento europeo sopra citato.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente impugnava un avviso di irrogazione sanzioni emesso dall’ufficio di segreteria della Sezione distaccata di Pescara della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, richiedendo l’annullamento dell’atto de quo in quanto carente di sottoscrizione “fisica” dello stesso.
Il ricorrente, difatti, argomentava ammettendo che il documento fosse effettivamente munito di sottoscrizione digitale ma anche che tale tipologia di firma non potesse ritenersi valida (o comunque idonea a sostituire la sottoscrizione olografa) in virtù della mancata attuazione del disposto di cui all’art. 2, comma 6 bis D. lgs 82/2005.
L’articolo de quo, contenuto all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale, si occupa di definire gli ambiti applicativi del codice stesso e, di conseguenza, anche delle sezioni relative alla sottoscrizione digitale di atti e documenti.
Il comma in oggetto, in particolare, recita: “Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.”; posto che non sono mai state emanate disposizioni attuative specifiche da parte del Ministero o dalla Presidenza del Consiglio, il ricorrente ha richiesto l’annullamento dell’atto sanzionatorio poiché ritenuto privo di valida sottoscrizione.
La Commissione abruzzese, pur riconoscendo fondata la censura relativa alla carenza di decreti attuativi del comma 6bis sopra citato, ha però stabilito che: “le eccezioni formali formulate dal difensore della società ricorrente siano del tutto infondate; l’atto è stato correttamente sottoscritto digitalmente in base alla normativa applicabile dal 27.1.2018 e la successiva previsione di decreti successivi non incide in alcun modo sulla applicabilità della stessa agli atti tributari emessi successivamente a tale data; in ogni caso nessuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente deve ritenersi integrata nel caso in esame, nel quale la riferibilità dell’atto all’autorità fiscale emittente appare del tutto evidente. Alla stessa maniera deve essere rigettato il motivo di ricorso inerente la mancata motivazione dell’atto, chiaramente riferito al ricorso introduttivo e alle domande contenute nello stesso, con riferimento alla normativa in esame; la pretesa tributaria era esplicitata con chiarezza nello stesso, e ancor prima nel preliminare invito al pagamento, che conteneva tutti gli elementi necessari per ritenere completa la motivazione dell’atto successivo, ed infatti il contribuente è stato posto in condizioni di difendersi adeguatamente in sede processuale.”
Di fatto, quindi, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha, da un lato, ritenuto in tutto e per tutto raggiunto lo scopo dell’atto sanzionatorio, che ha permesso al ricorrente una piena difesa sia in termini processuali che di merito e, dall’altro, ha sancito la piena validità e applicabilità dell’art. 2 comma 6bis del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sanzionatori tributari pur in assenza di specifici decreti di attuazione.
La pronuncia, che a parere dello scrivente appare corretta e decisamente lungimirante, costituisce quindi un importante precedente in tema di così detta non discriminazione delle sottoscrizioni digitali rispetto a quelle autografe, e quindi una presa di posizione sicuramente positiva anche alla luce dell’odierna completa digitalizzazione del processo tributario.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia