L’incentivo Occupazione NEET non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, tranne l’incentivo ex art. 1, co. 100, della legge n. 205/2017(legge di bilancio 2018), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018.
Quindi, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’art. 1, co. 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore, ricorrendone tutti i presupposti, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo, come disposto dall’art. 8, co. 2, del decreto Anpal n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per un ammontare mensile di 671,66 euro.
In pratica, in caso di cumulo tra esonero contributivo ex legge di bilancio 2018 e incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, meno l’importo massimo di 3.000 euro, riconoscibile per l’esonero della legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, di 421,66 euro (euro 5.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia