Riceviamo le fatture elettroniche tramite una software house che le riceve da SDI con il canale web service, comunicandoci altresì le date di ricezione dei file, ma che non corrispondono con quelle indicate nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quale data dobbiamo considerare come data ricezione della fattura elettronica per provvedere alla loro registrazione in contabilità?
In
caso di impiego del canale web service per ricevere le fatture elettroniche da
SDI, la data di ricezione è quella indicata nel file “response” del servizio esposto da SDI e comunicato alla software
house, a nulla quindi rilevando la data indicata nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito
dell’Agenzia delle Entrate. La stessa FAQ n.129 del 19 luglio 2019 riporta
testualmente che “Se il Sistema di
Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di
ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal
destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a
disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.”
Da
aggiungere invece che qualora la fattura elettronica, per malfunzionamento del
canale web service o SFTP, viene messa a disposizione nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito
dell’Agenzia delle Entrate, la data di ricezione sarà quella di presa visione
del file.
A cura di Umberto Zanini – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia