Fatture emesse dalle cooperative agricole per conto del produttore agricolo conferente

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L’art.34 comma 7 del DPR 633/72 riporta testualmente che: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.

Prima dell’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica, in caso di conferimento di prodotti alle cooperative agricole effettuato dai soci conferenti, come per esempio nel caso di conferimento di latte oppure foraggi, le fatture venivano emesse dalla cooperativa per conto del produttore agricolo, ed a norma della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 1994, il processo di emissione delle fatture eseguito dalle cooperative per conto dei soci conferenti poteva svolgersi nel seguente modo:

  1. La  cooperativa  o  l’ente  associativo  doveva osservare  una  propria numerazione, contraddistinta da un diverso numero di  serie  rispetto  alle fatture emesse per conto proprio, e le fatture così  emesse  dovevano  essere regolarmente registrate ai sensi dell’art.25 del D.P.R. n. 633/1972;
  2. L’imprenditore  agricolo  conferente  doveva rinumerare,  seguendo il proprio numero progressivo, le fatture così ricevute,  senza  annullare  il numero precedentemente impressovi, registrando le stesse ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In fattura risultava quindi che il cedente era il produttore agricolo, il cessionario la cooperativa, e vi era l’indicazione, così come richiesto dall’art.21 primo comma lettera n) del DPR 633/72, che la fattura fosse emessa dal cessionario per conto del cedente.

 

Con l’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica, la suddetta modalità di emissione è stata in parte rivista dato che le fatture in formato XML non possono essere rinumerate dal produttore agricolo in quanto i file sono firmati digitalmente e, se non firmati, si interverrebbe modificando l’impronta contenuta nel file metadati utile a comprovare l’integrità del file ricevuto da SDI.

 

La procedura che ad oggi si suggerisce di adottare, così come anche indicato nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate n.47 del 21 dicembre 2018, è la seguente:

  • la società cooperativa agricola di conferimento emette la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es: fattura n.1 Coop A, fattura n.2 Coop A, fattura n.3 Coop A, etc) in modo che le fatture emesse per conto del socio conferente risultino progressive con riferimento al singolo socio;

 

  • il socio conferente non dovrà rinumerare le fatture di vendita dato che sono state emesse seguendo già una numerazione progressiva. In caso di conferimento ad altre cooperative (oppure vendita di beni ad altri clienti) sarà necessario seguire una diversa numerazione progressiva: fattura n.1 Coop B, fattura n.2 Coop B, fattura n.3 Coop B, etc;

 

  • è necessario compilare nel file XML della fattura il campo <Terzo Intermediario o Soggetto Emittente> indicando i dati della cooperativa agricola, e riportando nel campo <Soggetto emittente> il valore “CC”, ad indicare appunto che la fattura è stata emessa dal cessionario per conto del cedente. Da rilevare poi che tale procedura dovrà essere adottata anche nei casi in cui la cooperativa agricola impiega una software house per trasmettere i file a SDI e le fatture elettroniche XML sono firmate digitalmente dalla medesima software house;

 

  • dopo aver trasmesso la fattura elettronica a SDI, questo provvederà a consegnarla alla cooperativa agricola (cessionario), la quale dovrà trasmettere all’imprenditore agricolo (cedente) almeno tre duplicati informatici: la fattura elettronica ricevuta da SDI, il file metadati a dimostrazione dell’integrità della fattura elettronica ricevuta, e la “ricevuta di consegna”. Si sconsiglia di inoltrare al produttore agricolo la copia informatica PDF della fattura elettronica (come invece indicato nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate), mentre la trasmissione dei file potrà avvenire per esempio tramite PEC, ricordando al socio conferente che è sempre possibile reperire il file della fattura elettronica nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;

 

  • la conservazione digitale delle suddette fatture elettroniche da parte del socio conferente e della società cooperativa agricola, potrà svolgersi tramite l’ausilio di un software, oppure esternalizzando il servizio ad un conservatore, oppure aderendo al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’obbligo di fatturazione elettronica non è nella sostanza intervenuto a stravolgere le disposizioni fiscali che regolano l’emissione delle fatture, quanto piuttosto si sono dovute adattare delle prassi consolidate negli anni a delle nuove procedure necessarie a gestire in modo efficiente i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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