I termini per la notifica analogica “in surroga”

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Quali sono i termini per effettuare la notifica di un atto in formato cartaceo nel caso in cui il contribuente si sia attivato per la notifica telematica l’ultimo giorno utile e la stessa si è resa impossibile?

Il caso prospettato è stato da ultimo risolto dalla massima giurisprudenza, che si è pronunciata sul termine della rinnovazione della notifica per errore non imputabile al notificante.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 15 luglio 2016 numero 14594, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza nel riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostante eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.

È tuttavia opportuno che, vista la “tentata” notifica nell’ultimo giorno utile, l’adempimento con modalità analogica venga eseguito il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Così da permettere al difensore tanto l’integrazione dell’atto, con l’evidenza delle documentate ragioni che hanno condotto alla notifica “non telematica”, quanto di scongiurare eventuali problematiche di eccezioni di inammissibilità del ricorso riconducibili alla sua, soltanto apparente, tardività.

A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa

 

Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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