Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rivisitato: le principali novità introdotte

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Nuove e salienti modifiche apportate dalle disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il 13 febbraio 2020 sono state approvate dal Consiglio
dei ministri, in esame preliminare, le disposizioni integrative e correttive al
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con l’obiettivo di armonizzare
la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice stesso.

Innanzitutto, il decreto
correttivo ha modificato la nozione di “crisi”, affiancandola ora al concetto
di “squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del
debitore
” e non più allo “stato di difficoltà economico-finanziaria”,
come disposto in precedenza dall’art. 2, co.1 lett. a del Ccii.

Tra le altre modifiche, al
fine di chiarire il contenuto di alcune disposizioni ed evitare incertezze
interpretative, il decreto correttivo inoltre è intervenuto su:

  • art. 12 del Ccii, rendendo esplicita
    l’esclusione dall’assoggettamento alle misure di allerta anche delle società
    quotate in sistemi multilaterali di negoziazione; nel dettaglio, tali società, “pur
    non rientrando formalmente nella definizione di “società quotate in un mercato
    regolamentato”, sono tenute, al pari di quest’ultime, ad adempiere ad obblighi
    di trasparenza e di comunicazione non del tutto compatibili con la procedura,
    seppur riservata, di segnalazione e di convocazione dinanzi all’OCRI
    ”;
  • art. 13 co. 1 del Ccii, andando a chiarire le
    definizioni di “indici” ed “indicatori” – in quanto concetti ben distinti – e a
    specificarne le funzioni. Nel dettaglio, per indicatori si intendono “gli
    squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che rendono
    probabile l’insolvenza dell’impresa
    ”, mentre si parla di indici di
    situazioni di crisi ogni qualvolta si faccia riferimento a rapporti tra due o
    più quantità che mettono in luce tali squilibri. A tal fine, dunque, il decreto
    correttivo ha sostituito, sempre al medesimo co.1 dell’art. 13, l’espressione
    “sostenibilità” dei debiti con quella di “non sostenibilità” nonché l’espressione
    di “adeguatezza” con quella di “inadeguatezza”;
  • art. 14 co. 2 rubricato “obbligo di
    segnalazione degli organi di controllo societari”, specificando che l’esonero
    dall’obbligo di segretezza previsto per i sindaci ai sensi dell’art. 2407 del
    Codice civile sia analogamente valido anche per i revisori, in deroga a quanto
    disposto dall’art. 9-bis co. 1 e 2 del d. lgs. 39/2010.

Inoltre, ai fini di stabilire una certa
reciprocità di intervento ed evitare, pertanto, il rischio di una duplice
segnalazione, il decreto correttivo è intervenuto disponendo che, così come gli
organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli
amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o
la società di revisione, allo stesso modo, il revisore contabile o la società
di revisione devono informare l’organo di controllo della segnalazione
effettuata.

Allerta
“esterna” e nuove soglie rilevanti per i debiti IVA

Un’importante novità è stata introdotta anche nell’ambito dell’allerta c.d. “esterna” ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 14/2019, che pone a carico dei creditori pubblici qualificati – espressamente individuati nell’Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione e INPS – l’obbligo di “dare avviso al debitore (…) che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante”.

Oggi, le disposizioni del decreto correttivo
hanno cambiato il criterio di determinazione della soglia rilevante,
disancorandolo da una percentuale e adottando, invece, un criterio incentrato
su scaglioni.

Nel dettaglio, il nuovo ammontare specifico
dell’IVA scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo di
segnalazione sarà:

  • € 100.000 se il volume
    d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente non è
    superiore a € 1.000.000;
  • € 500.000 se il volume
    d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente non è
    superiore a € 10.000.000;
  • € 1.000.000 se il volume
    d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente è superiore a
    € 10.0000.000;

Nuovi presupposti professionali nel panorama delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Cambiano anche i presupposti
professionali per l’accesso e la formazione dei professionisti designati alla
nomina per lo svolgimento degli incarichi nelle procedure previste dal codice
della crisi e dell’insolvenza. 

Nel dettaglio, l’art. 36 del
decreto correttivo, nell’ambito degli obblighi formativi degli iscritti
all’ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, riformulando
l’art. 356 co.2 del Ccii, ha previsto che per ottenere l’iscrizione all’albo
dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e
di controllo, sia sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata
non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto
alle altre categorie.

Allo scopo di ampliare il
novero dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione all’albo in sede di
prima formazione, il nuovo comma 2, inoltre, prevede che possano ottenere
l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
358, comma 1, che dimostrino di essere stati nominati, alla data di entrata in
vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali,
ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui
all’articolo 352.

Ai fini riepilogativi, ricordiamo che i
soggetti a cui fa riferimento il co.1 dell’art. 358 sono:

  1. gli
    iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti
    contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli
    studi professionali associati o società tra professionisti (…);
  3. coloro che abbiano svolto
    funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o
    società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non
    sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
    liquidazione giudiziale”.

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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