Devo effettuare una notifica via PEC ad un Collega in relazione ad un procedimento in corso, posso utilizzare l’indirizzo PEC da lui indicato nell’atto introduttivo del giudizio?
Solo se corrisponde a quello censito all’interno del Reginde o del registro INI-PEC.
Ai fini delle notificazioni via PEC gli unici indirizzi email utilizzabili sono quelli previsti dall’art. 16 sexies del D.L. 179/2012 e quindi, per quanto riguarda gli Avvocati, unicamente il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (alias Reginde), oppure l’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (alias INI-PEC).
Vi è oltretutto da sottolineare come, a seguito della modifica apportata all’art. 125 c.p.c. della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, detta norma non ricomprenda più l’indirizzo PEC fra gli elementi obbligatori da inserire all’interno del primo atto difensivo del giudizio; ciò proprio al fine di evitare una eventuale discrasia fra il domicilio digitale indicato in tale primo atto (che proprio per sua natura risulterà immutabile nel tempo) e i registri di indirizzi elettronici che – al contrario – sono costantemente oggetto di verifica e aggiornamento da parte degli organismi ministeriali.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia