La conclusione della procedura di composizione assistita della crisi

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La procedura di allerta quale fase preliminare alla composizione assistita

Il D. Lgs.14/2019 ha introdotto nell’ordinamento italiano le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Il recepimento della raccomandazione n. 2014/135/UE ha portato ad una “privatizzazione” della gestione della crisi, se consideriamo la natura stragiudiziale della procedura e il coinvolgimento dell’Organismo di composizione della Crisi (OCRI) in alternativa, per lo meno nella prima fase, al Tribunale.  Cambia, infatti, il presupposto del nuovo Codice della Crisi il quale, mira, anzitutto, a preservare la continuità aziendale attraverso il ricorso ad un sistema preventivo di allerta.

La procedura di composizione assistita della crisi

L’obiettivo di quest’ultima è quello di giungere ad una ristrutturazione
del debito
ovvero al risanamento dell’impresa attraverso trattativa privata
con i creditori, evitando, dunque, il coinvolgimento del Tribunale.  Il ricorso a tale procedimento oltre a non
costituire un obbligo per l’imprenditore, come si evince dall’art.22 del D. Lgs.14/2019
secondo cui “se il debitore non compare per l’audizione o non deposita
istanza…., il collegio, se ritiene evidente la sussistenza di uno stato di
insolvenza né da notizia al Pubblico Ministero che a sua volta presenta ricorso
per l’apertura della liquidazione giudiziale”,
potrebbe comunque concludersi
con un nulla di fatto, qualora trascorsi tre mesi, ovvero sei in caso di
proroga, non sia stato raggiunto alcun accordo con i creditori. In tal caso
sarà obbligo dell’OCRI, ai sensi dell’art.21 del D. Lgs 14/2019, invitare
l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali
nel termine di trenta giorni.

Di seguito la rappresentazione grafica del flusso appena descritto:

Strumenti alternativi per la gestione della crisi nell’ipotesi di mancata conclusione della procedura di composizione assistita

Qualora
non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali,
l’imprenditore che intente evitare il rischio di avvio della procedura di
liquidazione, potrà regolare il suo stato di crisi, richiedendo l’accesso ad uno
degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Legislatore:

In
particolare, il Codice della Crisi individua tre gruppi di istituti:

  • Accordi (da
    art.56 a art.64, Sezione I-II, Capo I, Titolo IV),

    distinti in “ordinari”, “agevolati”, “ad efficacia estesa”, convenzione di
    moratoria, transazione fiscale;
  • Procedure di composizione delle
    crisi da sovraindebitamento
    (da art.65 a art.83,
    Sezione I-II-III, Capo II, Titolo IV)
    tra cui il concordato
    minore;
  • Concordato preventivo (da
    art.84 a art.120, Sezione I, Capo III, Titolo IV)
    .

Sebbene
molti di loro non rappresentino una novità, le modifiche introdotte, esprimono
chiaramente l’intento del Legislatore, ovvero quello di favorire l’utilizzo di tali
strumenti volti alla regolazione della crisi e non alla sua definizione
(liquidazione giudiziale).

Per
quanto riguarda la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti,
il nuovo D.Lgs.14/2019 ha ampliato il contenuto dell’articolo 182 septies
della Legge Fallimentare, estendendo non solo l’efficacia di tali accordi anche
a soggetti creditori diversi da quelli finanziari (banche e intermediari), ma
anche prevedendo che gli effetti, laddove i creditori aderenti di una stessa
categoria rappresentino almeno il 75% del valore nominale del credito, divengano
obbligatori anche per coloro che non abbiamo partecipato all’accordo (accordi
di ristrutturazione ad efficacia estesa
).

Tuttavia,
quale ulteriore condizione per la validità dell’accordo si prevede che i debiti
di natura finanziaria debbano essere in misura non inferiore al 50% del debito
complessivo dell’impresa.

Inoltre,
sebbene in via generale l’omologazione del piano è vincolata alla partecipazione
di creditori rappresentativi del 60% dell’ammontare dei crediti, nei casi in
cui il debitore non proponga la moratoria dei creditori che non abbiano aderito
all’accordo, ovvero rinunci a richiedere misure protettive, si ritiene
omologato l’accordo stipulato con creditori rappresentanti il 30% del proprio
credito (accordi di ristrutturazione agevolati).

Il
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha profondamente modificato
anche la L.3/2012 in materia di crisi da sovraindebitamento, introducendo il
nuovo istituto del concordato minore rivolto ai debitori di cui all’art.2
co.1, lett. c) del D. Lgs. 14/2019, ovvero a professionisti, imprenditori
minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non
assoggettabile a liquidazione giudiziale o altre procedure liquidatorie, ad
esclusione del consumatore.

In
particolare, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando sia
previsto l’apporto di risorse esterne tali da aumentare in misura apprezzabile
(non viene menzionato nessun limite percentuale a differenza di ciò che accade
nel concordato liquidatorio) la soddisfazione dei creditori, attraverso una
proposta a contenuto libero in cui indicare tempi e modalità per superare la
crisi ovvero il soddisfacimento anche parziale dei creditori.

Relativamente
all’istituto del concordato pur mantenendo il “binomio” concordato
liquidatorio
e concordato in continuità, sono stati introdotti una
serie di limiti all’accesso al concordato mirato alla liquidazione dei beni; in
particolare il piano deve prevedere l’apporto di finanza esterna in misura tale
da consentire l’aumento della soddisfazione dei crediti chirografari in una
misura pari almeno al 10% rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale
(art.84 c.4 del D. Lgs.14/2019).

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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