Come cambierà dal 1° luglio 2019 la data della fattura in caso di fatturazione immediata oppure differita? Quali saranno gli impatti in termini di data fattura, data trasmissione, e data ricezione? In questo articolo andremo a capire come la nuova formulazione dell’art.21 del DPR 633/72 potrebbe impattare sui processi di fatturazione elettronica.
Il decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, con effetto dal 1° luglio 2019 è intervenuto a modificare due importanti aspetti contenuti nell’art.21 del DPR 633/72, ed in particolare:
- al secondo comma è stata aggiunta la lettera g-bis) che richiede l’indicazione in fattura della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
- la nuova formulazione del quarto comma, primo periodo, riporta che “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
Per comprendere a pieno poi l’intero contesto normativo, è necessario rammentare le seguenti tre ulteriori disposizioni normative:
- l’art.6 del DPR 633/72 in tema di effettuazioni delle operazioni, ove rileva che in caso di cessione di beni mobili l’operazione si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione, se servizi all’atto del pagamento del corrispettivo, mentre se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato;
- il primo comma dell’art.21 del DPR 633/72, ove riporta che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”;
- il quarto comma, lettera a) dell’art.21 del DPR 633/72, ove in tema di fattura differita riporta che “può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Con riguardo alla fattura immediata quindi, seguendo una interpretazione letterale delle nuove disposizioni normative, avremo due diverse situazioni:
- qualora la fattura venga trasmessa al Sistema Di Interscambio entro il medesimo giorno in cui si è svolta l’operazione, la data della fattura sarà la data di trasmissione (data di emissione);
- qualora la fattura venga trasmessa al Sistema Di Interscambio successivamente, ma comunque entro 10 giorni dalla data dell’operazione, la data della fattura sarà la data di trasmissione (data di emissione), mentre nel file XML dovrà essere indicata la data in cui si è svolta effettivamente l’operazione.
E’ chiaro che una tale interpretazione sarebbe pressoché inapplicabile, dato appunto che vi sono dei tempi di elaborazione, produzione, controllo e trasmissione delle fatture elettroniche, dove spesso vengono impiegati più software e dove le suddette attività possono durare giorni e giorni, oltre al fatto che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe intervenire a modificare il tracciato del formato XML e le software house i propri prodotti.
Lo spazio temporale di 10 giorni concesso dal legislatore per emettere le fatture elettroniche (da applicarsi però anche a quelle cartacee), dovrebbe quindi essere interpretato come un congruo periodo di tempo concesso al soggetto Iva per svolgere in modo attento e puntuale tutte le attività e le lavorazioni necessarie a produrre correttamente la fattura elettronica oltre che trasmetterla al Sistema Di Interscambio. Nella sostanza, i 10 giorni sarebbero un compromesso tra quello che era il “minimo ritardo” contemplato nella circolare n.13/E del 2 luglio 2018, ed il periodo ben più ampio, corrispondente al termine ultimo di effettuazione della liquidazione Iva, concesso per tutto il 1° semestre del 2019.
L’interpretazione che quindi ad oggi si ritiene di dare alla suddetta norma, che come detto sarà operativa dal 1° luglio 2019, dovrebbe essere la seguente:
- in caso di fattura immediata, la data della fattura dovrà corrispondere alla data dell’operazione, mentre la sua trasmissione al Sistema Di Interscambio dovrà avvenire entro 10 giorni;
- in caso di fattura differita, la data della fattura dovrà corrispondere alla data della sua trasmissione al Sistema Di Interscambio, in quanto la data dell’operazione è annotata in fattura nel campo <DataDDT>, così come anche richiesto dall’art.21 secondo comma, lettera g-bis.
? Fattura immediata
In caso di fattura immediata, la data della fattura (cioè il campo <Data> del file XML) dovrà quindi corrispondere al momento in cui si è effettuata l’operazione, mentre il file XML dovrà essere trasmesso al Sistema Di Interscambio entro 10 giorni di calendario dalla suddetta data, ed è quindi la data della fattura a comprovare il momento in cui si considera effettuata l’operazione e utile al cedente/prestatore per versare l’imposta e al cessionario/committente per detrarsela.
Nella sostanza quindi, la data della fattura dovrà corrispondere alla data in cui si è realmente svolta l’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72, mentre la data di reale trasmissione del file al Sistema Di Interscambio, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data dell’operazione (e cioè dalla data della fattura), sarà per il cedente/prestatore del tutto ininfluente.
Vediamo un semplice esempio, sia lato cedente che cessionario:
Cedente
- data cessione del bene: 25 ottobre 2019
- data fattura: 25 ottobre 2019
- data trasmissione file XML a SDI: 30 ottobre 2019
- data registrazione fattura nel registro Iva vendite: 30 ottobre 2019
- mese competenza IVA: ottobre
Cessionario
- data ricezione della fattura da SDI: 2 novembre 2019
- data registrazione Iva acquisti: 5 novembre 2019
- mese detrazione IVA: ottobre
? Fattura differita
In caso di fattura differita, la data della fattura (cioè il campo <Data> del file XML) dovrà corrispondere al reale momento di trasmissione del file al Sistema Di Interscambio, che come richiesto dal quarto comma, lettera a) dell’art.21 del DPR 633/72, potrà avvenire entro il giorno15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, mentre all’interno del file XML dovrà essere riportata la data in cui si è svolta l’operazione (oppure le operazioni), così come previsto anche dalla lettera g-bis) che richiede di indicare la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”.
La regola dei 10 giorni quale termine di trasmissione rispetto alla data dell’operazione è applicabile solo alla fattura immediata, dato che la fattura differita potrà essere emessa entro il giorno15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e solo se le operazioni sono comprovate da documenti fiscali in grado di identificare le controparti, impiegando per esempio il documento di trasporto, l’avviso di spedizione merce, dal 1° luglio 2019 il documento commerciale con P.Iva, etc.
Vediamo un semplice esempio, sia lato cedente che cessionario:
Cedente
- data cessione del bene con DDT: 25 ottobre 2019
- data del DDT indicata in fattura: 25 ottobre 2019
- data fattura: 30 ottobre 2019
- data trasmissione file XML al SDI: 30 ottobre 2019
- data registrazione Iva vendite: 30 ottobre 2019
- mese competenza IVA: ottobre
Cessionario
- data ricezione fattura da SDI: 2 novembre 2019
- data registrazione Iva acquisti: 5 novembre 2019
- mese detrazione IVA: ottobre
Considerata infine la rilevanza dei suddetti argomenti, sarebbe auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate utile a definire nei dettagli la corretta interpretazione delle suddette disposizioni normative.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia