La data di ricezione della fattura elettronica deve essere esposta nel registro IVA acquisti?
No, non vi è un tale obbligo, ma certamente è un’ottima soluzione per comprovare il momento in cui si ha il possesso del documento, dato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta decorre al verificarsi di due condizioni: l’avvenuta esigibilità dell’imposta e il possesso di una valida fattura redatta conformemente all’art.21 del DPR 633/72.
Quest’ultimo requisito potrà emergere da evidenze digitali validamente conservate (e non solo memorizzate), come per esempio la data contenuta nel messaggio in caso di ricezione della fattura tramite PEC o nel file response in caso di ricezione tramite web service, oppure tramite una corretta tenuta della contabilità che consenta di verificare la data di ricezione annotata nel registro IVA acquisti oppure in altri registri o report validamente conservati.
A cura di Umberto Zanini – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia