La mia attività è chiusa: posso licenziare il dipendente?

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La
risposta alla domanda dipende dal tipo di licenziamento che si vuole attuare.
Infatti, l’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone quanto segue:

a)
licenziamento collettivo: dal 17 marzo 2020, è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di
cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nel medesimo
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020;

b) licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo: per 60 giorni dal 17 marzo, e quindi fino al 16 maggio 2020, il datore, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per GMO ex art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Licenziamento collettivo Dal
17 maggio, il datore non può inviare la comunicazione di apertura del
procedimento di licenziamento collettivo al sindacato; se tale comunicazione
è stata inviata dal 24 febbraio in poi, il procedimento è sospeso fino al 16
maggio; invece, se è stata inviata prima, ossia entro il 23 febbraio – se il
sindacato è disponibile al confronto (cosa peraltro assai difficile) – la
procedura può proseguire.
Licenziamento individuale per GMO Dal
17 marzo al 16 maggio, il datore (anche se in crisi perché l’attività è
bloccata per ordine della pubblica autorità), non può licenziare per giustificato
motivo oggettivo (ossia per ragioni
inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare
funzionamento). In questo periodo, non possono nemmeno essere avviate le
procedure ex art. 7 della legge n.
604/1966 per tentare la conciliazione presso l’ITL, come precisato anche
dall’INL (cfr. Nota 10
marzo 2020, prot. n. 2117).

E quindi, in quali casi è consentito il recesso dal contratto di lavoro?
La norma “stoppa” solo il licenziamento collettivo e quello per GMO. È quindi possibile che il contratto di lavoro venga risolto a seguito di licenziamento disciplinare (ossia per giusta causa e giustificato motivo soggettivo), risoluzione consensuale o dimissioni volontarie.

La
norma, per come è scritta, pare lasciare campo libero anche al licenziamento
per mancato superamento del periodo di prova, per avvenuto superamento del
periodo di comporto (ex art. 2110
cod. civ.) e, infine, al recesso dal contratto di apprendistato per fine
periodo formativo, rispettando il periodo di preavviso (ex art. 42, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consultente aziendale e formatore.

 


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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