Nel processo telematico occorre provare al Giudice l’avvenuta corretta notifica del ricorso o dell’appello, così come avveniva con gli atti cartacei: anche per questo adempimento sono previste particolari regole tecniche?
Certamente. La dimostrazione dell’avvenuta corretta notifica dell’atto a controparte costituisce requisito essenziale per la validità della costituzione in giudizio anche nel processo tributario telematico.
Pertanto, il difensore è tenuto a fornire detta prova mediante il deposito nel processo tributario telematico, sempre e comunque per il tramite del S.I.Gi.T., della ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente e della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Il previo salvataggio di queste ricevute può avvenire, a scelta del difensore, mediante una delle seguenti modalità:
a) senza modificare l’estensione del file “.eml”, in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del CAD – il Codice dell’Amministrazione Digitale – tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (fermo restando, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico).
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia