L’intervento legislativo introdotto con il codice della crisi ha investito il collegio sindacale di un fondamentale ruolo, tratteggiandolo come il principale percettore di elementi probatori di crisi. Ciò è avvalorato dall’estensione dei casi in cui è obbligatoria, ai sensi del rinnovato art. 2477 c.c., la nomina – entro il 16 dicembre prossimo – dei sindaci e dei revisori nelle società a responsabilità limitata.
Tale obbligo è rafforzato dall’introduzione del comma 6 dell’art. 2477 c.c che, richiamando l’art. 2409 del c.c., stabilisce che, in caso di inerzia da parte dell’assemblea, il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese provveda alla loro nomina.
Pertanto, ad oggi, il dovere di nominare l’organo di controllo o il revisore sussiste per tutte quelle srl che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
- Totale attivo di stato patrimoniale: € 4.000.000;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
In questo quadro si insericono a pieno titolo le c.d. “nano-imprese”, per le quali corre l’obbligo di fare alcune considerazioni in merito alla complessità che ne potrebbe derivare in relazione allo svolgimento di incarichi di revisore.
In tali contesti aziendali, l’applicazione dei principi di revisione internazionali ISA pensati principalmente per le grandi imprese, le società quotate e per gli altri enti di interesse pubblico, è indubbiamente ardua.
Come noto, infatti, i principi di revisione ISA Italia chiedono al revisore legale di valutare la presenza di rischi di errori significativi nell’informativa finanziaria, nonché di analizzare il corretto funzionamento ed efficacia del sistema di controllo interno, arginando invece la revisione sui saldi e sulle transazioni di bilancio.
Tuttavia, ciò discorda con le caratteristiche intrinseche del panorama italiano, composto principalmente da imprese di minori dimensioni in cui:
- la direzione è affidata ad un numero ristretto di soggetti, ovvero ad un singolo proprietario che è anche amministratore, e gestisce quotidianamente l’attività , svolgendo spesso anche ruoli operativi;
- le linee di attività e di prodotti sono limitati;
- le operazioni contabili sono semplici e il bilancio è redatto in forma abbreviata;
- il numero di controlli interni è piuttosto circoscritto, in quanto l’imprenditore, non dovendo rendere conto ad un azionariato diffuso, non avverte la necessità di investire in sistemi di controllo interno codificati e documentati;
- il numero dei dipendenti è limitato.
Alla luce di ciò, il CNDCEC ha presentato un documento in bozza per pubblica consultazione intitolato “La revisione legale nelle nano-imprese. Riflessioni e strumenti operativi” con l’obiettivo di rendere più agevole la corretta applicazione dei principi di revisione e di “fornire strumenti di supporto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese nell’ambito degli attuali standard professionali di riferimento”.
Nel dettaglio, il documento suggerisce di adottare un approccio alla revisione che faccia perno prevalentemente su test di dettaglio che abbiano come oggetto saldi e transazioni di bilancio, prescindendo dall’applicazione pedissequa dei principi ISA improntati principalmente sull’identificazione e valutazione del rischio. In particolare, poiché la maggior parte delle transazioni svolte dalle nano-imprese è rappresentata da operazioni di acquisto e vendita e l’obbligo di fatturazione elettronica ha reso più agevole le operazioni di archiviazione e consultazione delle fatture, ciò permette al revisore legale di effettuare controlli con un campionamento maggiormente adeguato, agevolando, in tal modo, la raccolta documentale ed evitando, pertanto, eccessivi sovraccarichi di lavoro.
Un discorso più approfondito, inoltre, merita la revisione di tutte quelle nano-imprese che esternalizzano, presso studi professionali o fornitori di tali servizi, la tenuta della contabilità e dei relativi adempimenti di natura contabile e fiscale, nonché le fasi di predisposizione dell’informativa finanziaria. In tale circostanza viene suggerito al revisore di legale – in applicazione del Principio di revisione ISA Italia 402 – non solo di adottare approcci basati su test di dettaglio, ma anche di relazionarsi e dunque acquisire le informazioni rilevanti dal professionista incaricato o dal fornitore di servizi, al fine di reperire gli opportuni elementi probativi. Egli deve poter comprendere qual è il livello di interazione tra le attività svolte dall’impresa e quelle svolte del fornitore o professionista, in quanto tanto più lineare sarà la comprensione, tanto più agevole risulterà l’identificazione di errori e rischi significativi.
È importante, pertanto, che gli studi e i fornitori terzi si organizzino in maniera appropriata al fine di avvantaggiare la revisione delle imprese di minori dimensioni, consentendo l’accesso e l’ispezione dei documenti contabili e regolamentando tempi e modalità di scambio degli stessi. Solamente in tal modo i revisori legali potranno porre in essere un sistema di allerta interna efficace ed immediato.
A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Fonte: Sistemiamo l’Italia