L’art. 1, co. 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2018, ha modificato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (ammortizzatori sociali in costanza di rapporto), inserendo l’art. 24-bis, cui è demandata la disciplina dell’accordo di ricollocazione.
Su tale istituto l’Inps si è espresso con la circolare 26 luglio 2019, n. 109, illustrando il riconoscimento e l’erogazione del contributo mensile, cd. “bonus rioccupazione”, previsto per i lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (ossia di CIGS), che si rioccupano nel corso del periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione (AdR CIGS).
ANPAL, News 5 febbraio 2019 – La sospensione dell’assegno di ricollocazione fino al 31 dicembre 2021, contestuale all’entrata in vigore del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (reddito di cittadinanza), riguarda solo i beneficiari di Naspi da almeno 4 mesi. I lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione (ex art. 24-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148), invece, possono ancora richiedere l’assegno.
L’assegno di ricollocazione è una somma che va da 250 a 5.000 euro, graduata a seconda del profilo personale di occupabilità del soggetto e del tipo di contratto ottenuto, per facilitare il reinserimento al lavoro, ed è erogato a chi ha fornito il servizio, solo dopo una volta che sia stato raggiunto il risultato occupazionale.
Accordo di ricollocazione: nozione
L’articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dispone che, al fine di limitare il licenziamento all’esito di un intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non è espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale – di cui all’articolo 24 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015 – può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, indicando gli ambiti aziendali e i profili professionali che sono a rischio di esubero.
I lavoratori che rientrano in tali ambiti o profili, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale, possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, disciplinato dall’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, co. 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015. Il numero di richieste non può eccedere i limiti previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione o di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, co. 2 e 3.
L’accordo sindacale può altresì disporre che i Centri per l’Impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
In deroga alla disciplina generale, l’assegno è spendibile durante il trattamento straordinario di integrazione salariale per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro (il servizio ha durata pari a quella del trattamento di Cigs, con un minimo di 6 mesi, prorogabili di altri 12 ove non sia stato utilizzato, entro la fine della Cigs, l’intero importo dell’assegno); l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua non riguarda i lavoratori ammessi all’ADR Cigs.
Bonus fiscale per il lavoratore
Se, mentre fruisce dell’assegno di ricollocazione Cigs, il lavoratore accetta un contratto di lavoro con un altro datore – con conseguente cessazione del rapporto con l’azienda, ammessa alla Cigs, da cui prima dipendeva – che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa “precedente” – egli beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite a causa della cessazione del rapporto, nel limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale “ordinario”).
L’Inps, in merito all’individuazione della somma esente da Irpef, ha ricordato che vige l’articolo 2120 del codice civile, che include tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, erogate o dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese. In ogni caso, sono fatte salve eventuali disposizioni del contratto collettivo che individuino in altro modo la retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Bonus rioccupazione per il lavoratore
Oltre a tale esenzione, il lavoratore che fruisce dell’ADR Cigs, e che accetta un contratto di lavoro con un altro datore, ha diritto anche a percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento di Cigs che, altrimenti, gli sarebbe stato corrisposto. Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione e può essere fruito dal lavoratore per un periodo non superiore a quello dell’integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata: la durata va stabilita con riferimento alla decorrenza iniziale della Cigs, e detraendo i periodi già fruiti.
Per stabilire la durata del bonus si considera il periodo di Cigs concesso all’impresa presso cui il lavoratore era occupato; in particolare, per la causale “riorganizzazione” aziendale, la Cigs può avere una durata massima di 24 mesi; “crisi aziendale”, la durata massima è di 12 mesi.
Esempio – Dipendente di impresa in Cigs per crisi aziendale, assunto mentre fruisce, nel 1° giorno del 5° mese di godimento del trattamento Cigs: il bonus spettante è pari al 50% della Cigs residua per 8 mesi (12 totali, meno i 4 da lui già fruiti).
Per ottenere l’incentivo, i lavoratori non devono far nulla: al pagamento provvede l’Inps sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate (già indicati all’Anpal dai lavoratori stessi). Prima del versamento, in unica soluzione per l’intero ammontare spettante al lavoratore, l’Inps verifica l’avvenuta assunzione (con una delle tipologie previste), e che chi assume è un soggetto che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il destinatario del bonus era stato occupato. Infine, Il contributo mensile è soggetto ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’Inps, che opera come sostituto d’imposta, deve operare le ritenute e applicare le detrazioni spettanti, elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, rilasciare la CU.
Rapporti “incentivati”
Premesso che deve trattarsi esclusivamente di lavoro subordinato, sono agevolate anche le assunzioni al fine di somministrazione, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142), nonché i contratti di apprendistato (I, II e III tipo), nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cfr. tabella che segue).
Tempo indeterminato (full time) |
SI | Tempo indeterminato (part time) |
SI |
Tempo determinato | SI | Apprendistato | SI |
Somministrazione | SI | Con cooperativa di lavoro | SI |
Lavoro intermittente | NO | Contratto di lavoro domestico | NO |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia