L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019

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Dal 1° luglio 2019 i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Qual’ è la tempistica di invio? Come si svolgerà la trasmissione? Di quali strumenti si dovranno dotare gli esercenti? In questo articolo andremo a capire i principali aspetti di questo nuovo obbligo.

 

 

L’art. 2 primo comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, così come modificato dall’art.17 primo comma lettera a) del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72 debbano obbligatoriamente memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, mentre, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000, il suddetto obbligo decorrerà dal 1° luglio 2019.

 

Da rilevare che si è in attesa di due decreti:

  • un primo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà prevedere specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata;
  • un secondo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che dovrà individuare specifiche zone che potranno continuare a certificare le operazioni mediante il rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale.

 

L’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, che dovrebbe portare alle casse dello Stato maggiori entrate in termini di Iva ed imposte dirette (al netto dei crediti d’imposta previsti) pari a 0,3 miliardi di euro nel 2019, 1,1 miliardi di euro nel 2020, e 1,9 miliardi di euro nel 2021, impatterà non poco sugli esercenti che effettuano operazioni in ambito B2C stimati in circa 2.598.000.

 

Possiamo riassumere i principali aspetti inerenti il suddetto obbligo, nei seguenti 10 punti:

  1. gli esercenti dovranno dotarsi di un registratore telematico (RT), oppure adattare l’attuale registratore di cassa, al fine di poter memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri in formato XML all’Agenzia delle Entrate;
  2. la trasmissione dei dati dovrà avvenire al momento della chiusura giornaliera, ove il registratore telematico in totale autonomia (oppure il server-RT) genererà il file XML riportante i dati dei corrispettivi della giornata, apporrà al file XML il sigillo digitale e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate;
  3. la trasmissione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni, mentre il file XML potrà avere una dimensione massima di 1 MB;
  4. è stata di recente prevista anche la possibilità di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri tramite l’impiego di una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili;
  5. gli esercenti non dovranno più emettere lo scontrino fiscale oppure la ricevuta fiscale, ma dovranno emettere unicamente il documento commerciale (in modalità cartacea o digitale), che però non avrà valenza fiscale (tranne nei casi in cui viene aggiunto il codice fiscale oppure la partita Iva), ma potrà costituire titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia;
  6. il documento commerciale potrà essere di tre tipologie: vendita o prestazione, reso merce, annullamento, e come già rilevato, qualora riporti il codice fiscale oppure la partita Iva, sarà un documento fiscalmente rilevante ed utile a consentire per esempio l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo;
  7. nei casi in cui nel punto vendita (i.e. negozio) siano presenti più di due punti cassa (e.g. tre punti cassa), sarà possibile impiegare il server-RT, ma in questo caso sarà necessario certificare annualmente il bilancio d’esercizio, ed avere un processo di controllo interno conforme alle prescrizioni richieste dall’Agenzia delle Entrate, sia con riguardo ai processi amministrativi e contabili, che dei sistemi informatici;
  8. in caso di impiego del server-RT, il processo di controllo interno dovrà essere eseguito almeno ogni 3 anni, e con riguardo ai processi amministrativi e contabili dovrà essere redatto unicamente da Revisori Legali, mentre con riguardo ai sistemi informatici potrà essere redatto da Revisori Legali oppure da un Ente abilitato quali Istituti Universitari e CNR;
  9. dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta altresì la lotteria nazionale dei corrispettivi (art.18 del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119), e quindi i contribuenti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, se al momento dell’acquisto comunicano il proprio codice fiscale all’esercente;
  10. per supportare gli esercenti nelle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utili a trasmettere i corrispettivi giornalieri, è stato previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento dell’attuale registratore di cassa.

 

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, così come l’obbligo di fatturazione elettronica centralizzato ad opera del sistema di interscambio,  rientrano in un vasto programma realizzato dall’Agenzia delle Entrate ed utile a contrastare il VAT gap del nostro sistema economico, oltre che avviare una diretta interazione con i contribuenti, grazie all’impiego massiccio delle tecnologie digitali.

 

Così come è già successo nel caso della fatturazione elettronica, sarà necessario che gli studi professionali svolgano un ruolo da attori, informando e formando la clientela, oltre che attivare nuovi servizi da proporre ai clienti, quali l’esportazione dall’area “Fatture e corrispettivi” dei file dei corrispettivi trasmessi, la loro messa a disposizione nella piattaforma fruibile dalla clientela in modalità cloud computing, l’importazione automatica in contabilità dei file XML, la loro conservazione digitale, etc.

 

 

Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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