Nel primo semestre possibilità di inviare i corrispettivi entro il mese successivo

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Con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15 del 29 giugno 2019 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 236086 del 4 luglio 2019, sono state emanate ulteriori istruzioni con riguardo al periodo transitorio di 6 mesi, introdotto dalla  legge 28 giugno 2019 n.58, di conversione con modificazione del decreto legge 30 aprile 2019 n.34 (G.U. n.151 del 29 giugno 2019),  che prevede  la non applicazione delle sanzioni ”in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

 

In particolare è stato previsto che:

 

? I contribuenti oppure per loro conto gli intermediari di cui all’art.3, comma 3 del DPR 322/98 (e.g. Commercialisti), possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante le seguenti modalità:

  • Servizio di upload del file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva, oppure di un file ZIP compresso con i file dei dati delle singole giornate, accedendo all’area “Fatture & Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva, accedendo all’area “Fatture & Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Servizio web-service oppure SFTP, secondo le “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – per la fase transitoria (versione 1.0 – luglio 2019)”.

 

? I soggetti Iva dovranno comunque adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi (dato che la non applicazione delle sanzioni riguarda la sola trasmissione), mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, e quindi resta fermo in ogni caso:

  • l’obbligo di rilasciare al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale;
  • l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art.24 del DPR 633/72;
  • l’obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari.

 

?  La possibilità di trasmettere i dati entro il mese successivo è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico, e in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.

 

 

 

 

Link:   www.agenziaentrate.gov.it

 

 

 

Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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