Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 che interviene a modificare il tracciato della fattura elettronica da trasmettere al Sistema Di Interscambio, e in questo articolo andremo a capire quali sono le principali novità.
Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 e delle Specifiche tecniche ad esso allegate, si è intervenuti a modificare il tracciato XML della fattura elettronica da trasmettere al Sistema Di Interscambio. La nuova versione 1.6 del tracciato, si è resa necessaria per poter alimentare in modo puntuale le precompilate IVA, dato che a norma dell’art 4, primo comma del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015, dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti IVA le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, oltre che delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA, mentre dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno messe a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
La nuova versione del tracciato potrà essere adottata a partire dal 4 maggio 2020, mentre fino al 30 settembre 2020 il Sistema Di Interscambio accetterà anche le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte con il vecchio tracciato, mentre dal 1° ottobre 2020 si dovrà utilizzare unicamente la nuova versione del tracciato.
Le principali novità contenute nella nuova versione del tracciato sono le seguenti:
? Nuove tipologie di documenti
Sono state introdotte 11 nuove tipologie di documenti, che il soggetto IVA potrà utilizzare, ed in particolare:
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
? Nuovi codici N2
Al fine di predisporre correttamente le precompilate IVA, in particolar modo la dichiarazione annuale dell’IVA, il codice N2 “Non soggette” è stato dettagliato introducendo 2 nuove tipologie che il soggetto IVA dovrà utilizzare, ed in particolare:
- N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72
- N2.2 Non soggette – altri casi
? Nuovi codici N3
Al fine di predisporre correttamente le precompilate IVA, in particolar modo la dichiarazione annuale dell’IVA, il codice N3 “Non imponibili” è stato dettagliato introducendo 6 nuove tipologie di non imponibilità, che il soggetto IVA dovrà utilizzare, ed in particolare:
- N3.1 Non imponibile – esportazioni
- N3.2 Non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
? Nuovi codici N6
Al fine di predisporre correttamente le precompilate IVA, in particolar modo la dichiarazione annuale dell’IVA, il codice N6 “Inversione Contabile” è stato dettagliato introducendo 9 nuove tipologie di inversione contabile, che il soggetto IVA dovrà utilizzare, ed in particolare:
- N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 Inversione contabile – altri casi
? Nuovi codici <TipoRitenuta>
Al fine di gestire alcune tipologie di contributi assimilabili alle ritenute, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo <TipoRitenuta>, oltre agli attuali RT01 “Ritenuta persone fisiche” e RT02 “Ritenuta persone giuridiche”, ed in particolare:
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
? Calcolo automatico dell’imposta di bollo
Il conteggio dell’imposta di bollo verrà calcolato automaticamente da SDI, e qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo, sarà sufficiente indicare “SI” nel solo campo <BolloVirtuale> mentre il campo <ImportoBollo> sarà opzionale;
? Sconto e maggiorazione da due a otto decimali
Il campo <Importo> del blocco <Scontomaggiorazione>, passa da 2 a 8 decimali, e questo sia a livello di <DatiGeneraliDocumento> e <DettaglioLinee>;
? Aggiornati i codici ritenute
Al fine di armonizzare i codici delle ritenute con quelle delle CU, sono stati aggiunti 2 nuovi codici da inserire nel campo <CausalePagamento> del blocco <DatiRitenuta>, ed in particolare:
- M2 = prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente
- Z0 = titolo diverso dai precedenti
? Restrizioni nei caratteri che definiscono la email
Al fine di limitare l’utilizzo dei caratteri speciali, sono state inserite delle restrizioni sui caratteri che definiscono l’indirizzo email da inserire nel campo <Email> del blocco <DatiTrasmissione>;
? Nuovo campo <SistemaEmittente>
Campo opzionale aggiunto per fini statistici utile a individuare il sistema che ha prodotto il file XML della fattura elettronica, ed in particolare con riferimento al servizio reperibile nell’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate;
? Introdotti 7 nuovi controlli
Ai 54 controlli esistenti sono stati aggiunti 7 nuovi controlli in grado di rilevare i seguenti errori:
- Codice 00443, dato che tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo;
- Codice 00444, dato che tutti i valori di natura dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo;
- Codice 00445, dato che dal 1° ottobre 2020 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti;
- Codice 00471, dato che valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario;
- Codice 00472, dato che il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario;
- Codice 00473, dato che i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano;
- Codice 00474, dato che nel tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota IVA diversa da zero.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia