Evitare il contenzioso è possibile, in modalità diverse a seconda che si tratti di contratto a tutele crescenti (per il quale è prevista la “offerta”) o degli altri casi (per i quali vale il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro, ma solo se il datore ha più di 15 dipendenti). Nella tabella che segue ecco un confronto.
Fonte | Art. 6 D.Lgs. n. 23/2015 | Art. 7 legge n. 604/1966 |
Definizione | Offerta di conciliazione | Tentativo di conciliazione |
Promotore | Datore (grande e piccolo) | Datore (solo oltre i 15 dipendenti) |
Obbligo | NO | SI |
Lavoratori | Solo quelli a tutele crescenti | Solo quelli non a tutele crescenti |
Quando | Dopo il licenziamento, per evitare il giudizio |
Prima di procedere al licenziamento |
Come | Consegna assegno circolare in sede protetta |
Comunicazione del datore all’ITL (copia al lavoratore) |
Importo | 1 mese di retribuzione per anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 (da 1,5 a 6 nelle PMI) | Non è previsto un fisso: l’importo è stabilito dalle parti, d’accordo tra loro |
Esito positivo: conseguenze | Estinzione del rapporto alla data del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione | Conservazione del posto (anche con altre mansioni), trasferimento ecc. oppure risoluzione consensuale |
Esito negativo | Il lavoratore può impugnare il licenziamento già intimatogli |
Licenziamento del lavoratore e possibile impugnazione del recesso |
Come si evince, nelle tutele crescenti, posto che non vi è alcun obbligo del datore di attivarsi, l’importo è “fisso” e legato solo all’anzianità di servizio del lavoratore. Di fatto, dopo che il cd. Decreto Dignità ha elevato la soglia massima a 27 mensilità (prima erano 18), la percorribilità di tale strada appare dubbia, visto il cospicuo ammontare da riconoscersi ai dipendenti con tanti anni di servizio.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’italia