“Offerta” e “Tentativo” di conciliazione: come e per chi

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Evitare il contenzioso è possibile, in modalità diverse a seconda che si tratti di contratto a tutele crescenti (per il quale è prevista la “offerta”) o degli altri casi (per i quali vale il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro, ma solo se il datore ha più di 15 dipendenti). Nella tabella che segue ecco un confronto.

 

Fonte Art. 6 D.Lgs. n. 23/2015 Art. 7 legge n. 604/1966
Definizione Offerta di conciliazione Tentativo di conciliazione
Promotore Datore (grande e piccolo) Datore (solo oltre i 15 dipendenti)
Obbligo NO SI
Lavoratori Solo quelli a tutele crescenti Solo quelli non a  tutele crescenti
Quando Dopo il licenziamento,
per evitare il giudizio
Prima di procedere al licenziamento
Come Consegna assegno circolare
in sede protetta
Comunicazione del datore all’ITL (copia al lavoratore)
Importo 1 mese di retribuzione per anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 (da 1,5 a 6 nelle PMI) Non è previsto un fisso: l’importo è stabilito dalle parti, d’accordo tra loro
Esito positivo: conseguenze Estinzione del rapporto alla data del licenziamento e rinuncia alla sua impugnazione Conservazione del posto (anche con altre mansioni), trasferimento ecc. oppure risoluzione consensuale
Esito negativo Il lavoratore può impugnare
il licenziamento già intimatogli
Licenziamento del lavoratore e possibile impugnazione del recesso

 

Come si evince, nelle tutele crescenti, posto che non vi è alcun obbligo del datore di attivarsi, l’importo è “fisso” e legato solo all’anzianità di servizio del lavoratore. Di fatto, dopo che il cd. Decreto Dignità ha elevato la soglia massima a 27 mensilità (prima erano 18), la percorribilità di tale strada appare dubbia, visto il cospicuo ammontare da riconoscersi ai dipendenti con tanti anni di servizio.

 

 

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Fonte: Sistemiamo l’italia

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