Con riferimento ai debiti con pagamenti differiti, ed in particolare quelli di fornitura, i termini perentori indicati nel Codice oltre i quali il debito viene a considerarsi indicatore di crisi, possono essere derogati?
Ai sensi degli
art. 13 e 24 del D. Lgs. n. 14/2019, i ritardi nei pagamenti reiterati e
significativi di debiti di fornitura scaduti da almeno 120 giorni costituiscono
indicatori di crisi. Tuttavia, prima di considerare rilevante lo scaduto ai
fini del calcolo del DSCR, bisognerebbe tener conto che nei rapporti business to business il pagamento
effettivo può avvenire con una scadenza differita diversa rispetto a quella
riportata sui documenti contabili. Pertanto, il saldo ritardato non sarà
considerato sintomo di crisi se vengono rispettate contemporaneamente tre
condizioni:
- il fornitore non ha intrapreso azioni volte a
pretendere il pagamento e/o gli interessi moratori; - il fornitore prosegue regolarmente le
forniture; - la gestione dell’impresa non ha subìto gravi
interruzioni di fornitura.
A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia