Sportivi professionisti: regime fiscale agevolato

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Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ossia quelli tra società e sportivi professionisti, ferme le condizioni generali, i redditi di cui al co. 1 – ossia i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

A tali rapporti non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14.

In pratica non valgono le seguenti disposizioni:

  1. per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui sopra, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
  2. la percentuale di cui al co. 1 (ossia quella del 30%) è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia (art. 16, co. 5-quater, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

Infine, per tali rapporti, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile (art. 16, co. 5-quinquies, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

 

 

  

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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