La disciplina dell’orario di lavoro e della remunerazione con riguardo alla trasferta è diversamente regolata a seconda delle diverse fattispecie che possono presentarsi.
Infatti, è possibile che ricorra una delle situazioni di seguito elencate:
- il dipendente parte direttamente dalla propria abitazione;
- il datore ha previsto un punto di raccolta, presso il quale il lavoratore non è però obbligatoriamente tenuto a recarsi prima dell’inizio della missione;
- il datore ha istituito un punto di raccolta “obbligatorio”;
- il datore ha imposto al dipendente di recarsi in trasferta partendo dalla sede dell’azienda.
Ecco dunque la soluzione corretta in relazione alle diverse ipotesi.
Caso | Luogo | Riflessi sulla retribuzione |
1 | Partenza dalla propria abitazione | Il tempo impiegato per raggiungere il luogo della trasferta non è effettivo orario di lavoro, e quindi, salvo diversa previsione contrattuale, non spetta alcuna indennità o maggiorazione retributiva |
2 | Accesso facoltativo al punto di raccolta | Se il lavoratore è libero di recarsi in trasferta anche con mezzi propri, l’orario di lavoro inizia dal momento in cui è a disposizione del datore e nell’esercizio della propria attività sul luogo di lavoro previsto per la missione |
3 | Accesso obbligatorio al punto di raccolta | Se il lavoratore è tenuto a recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, in ogni caso, per porsi ivi a disposizione del datore entro un determinato momento, l’orario di lavoro va computato a partire da tale momento |
4 | Partenza dalla sede dell’azienda (su ordine datoriale) |
Se il lavoratore non può recarsi in trasferta partendo da casa ma deve prima recarsi in azienda e da lì partire dopo aver ricevuto istruzioni e/o strumenti di lavoro, il tempo impiegato dall’uscita della sede per raggiungere il posto va considerato come effettivo orario di lavoro: quanto ricevuto a tale titolo costituisce quindi retribuzione. |
Per ulteriori approfondimenti sulla questione si veda anche quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella Nota 2 aprile 2010, n. 15.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia
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