Vino e accise e clienti UE

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La mia società gestisce una cantina di produzione di vini e da poco ha iniziato una attività commerciale con l’estero. Quali sono le procedure preiste dalla normativa sulle accise nel caso di vendita a cliente UE?

La normativa prevede che l’azienda titolare di un
deposito autorizzato italiano che cede il
vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese
UE deve emettere il DAA telematico (e-AD) nei confronti di:

  • depositario autorizzato;
  • destinatario registrato che abbia il proprio codice di accisa;
  • destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad  accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità
    prestabilita di prodotti  provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo
    Paese (100%) e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano.

I soggetti esteri sopra
indicati sono gli unici
abilitati ad espletare
gli adempimenti accisa previsti  dalla normativa
del Paese di destinazione
e, quindi, sono gli unici possibili
destinatari fiscali della spedizione.
Ai fini dell’operazione il vino
ceduto deve essere
considerato in regime
sospensivo dell’accisa.

La procedura si svolge come segue:

  1. il produttore italiano deve controllare il numero
    identificativo IVA ed il codice d’accisa,
    comunicati dal soggetto estero(si
    consiglia  mantenendo prova dei controlli
    eseguiti agli atti);
  2. il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle Dogane
    la bozza del DAA  telematico (e-AD);
  3. il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
  4. Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro
    documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile
    l’ARC;
  5. nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero  (come, ad esempio, avviene in Germania per il vino
    spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla
    merce nel Paese di destinazione) e
    tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per
    le spedizioni non ancora  appurate;
  1. il produttore italiano emette fattura non
    imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera  a), D.L. n. 331/1993 nei confronti
    dell’acquirente UE;
  2. il produttore italiano presenta il Modello Intra1-bis
    cessioni
    ;
  3. il produttore italiano riceve il messaggio
    elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del
    destinatario UE verificando lo stato di completato dell’e-AD e svincola
    la  cauzione;
  4. Il produttore italiano, per cautela, si procura
    la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino o altre prove
    alternative in caso di mancata chiusura ARC (ad esempio: CMR con timbro e
    firma del cliente).

La procedura è alquanto complessa
e articolata e richiede da part4 degli operatori molta attenzione a tutti i
passaggi e molta attenzione nella archiviazione delle attività svolte.

A cura di Luca Castagnetti, Dottore Commercialista – Direttore Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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