Assetti organizzativi, amministrativie contabili per le imprese con contabilità esterna

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L’art. 2086, secondo comma, del codice civile richiama la responsabilità degli amministratori e più in generale dei soci delle imprese in merito agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Con specifico riferimento alle imprese che gestiscono la contabilità presso lo studio del proprio consulente, ci si chiede come il tutto possa influenzare l’“adeguatezza” prevista dal suddetto articolo del codice civile.

È indubbia la
riflessione che necessita fare parlando di adeguati assetti amministrativi e
contabili nella circostanza in cui la contabilità venga gestita esternamente
presso lo studio del proprio consulente, sia nella sua totalità, che
parzialmente. Potrebbe, infatti, in quest’ultima ipotesi, verificarsi che la
contabilità ai fini gestionali venga realizzata all’interno, contrariamente per
gli adempimenti civilistici e fiscali presso lo studio del consulente.

Ad ogni modo,
sia nella prima che nella seconda circostanza occorrerebbe strutturarsi all’interno
dello studio garantendo, attraverso adeguate procedure, il lavoro contabile per
conto dell’impresa. Il che vuol dire interessarsi sin dall’acquisizione
documentale, per poi proseguire con le rilevazioni contabili e gli adempimenti
civilistici e fiscali, al fine di creare una sorta di continuum
amministrativo con la realtà aziendale che ha esternalizzato i servizi
contabili. Ciò detto non implica necessariamente entrare nel merito della funzione
organizzativa ed amministrativa dell’impresa cliente, ma garantire comunque un
adeguato trattamento dei dati contabili ed un altrettanto adeguato flusso
informativo, da e a favore, dell’impresa.

In altri
termini, occorre che le procedure di studio contemplino una modalità di
acquisizione dei dati sia cartacei che digitali ed un’altrettanta adeguata
archiviazione dei medesimi nel rispetto delle leggi sulla privacy. A seguire la
lavorazione dei dati, cercando di offrire un servizio qualitativamente
soddisfacente in tempi ritenuti idonei a salvaguardare la produttività dello
studio. Per concludere la restituzione delle informazioni prodotte a seguito
dell’elaborazione dei medesimi dati, che dovrebbe essere scadenzata, al fine di
fornire all’impresa una situazione contabile (con cadenza almeno trimestrale) ovvero
tutte le informazioni atte a garantire un’adeguata risposta alla normativa civilistica
e fiscale da parte di quest’ultima. La questione si complica, qualora la
società cliente decidesse di non trattare internamente neanche il “bilancio
gestionale”, ovvero non rispondente alle normative civilistiche ma comunque foriero
di una serie di informazioni di natura reddituale e finanziaria. In tal caso,
infatti, necessiterebbe accertarsi che il cliente si organizzi per lo meno per la
gestione relativa alle scadenze di natura finanziaria.

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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