L’art. 2, co. 30, legge n. 92/2012 prevede la restituzione del contributo addizionale in caso di:
- trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla fine del contratto a termine: la somma da restituire si desume detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore le mensilità trascorse dalla fine del rapporto a termine, fino all’avvio del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
In entrambi i casi, la restituzione del contributo addizionale è possibile dopo la fine del periodo di prova
Esempio – Contratto a termine con un lavoratore al quale, negli ultimi 6 mesi, sono state corrisposte le somme indicate, e per cui è stato versato l’1,40%:
- luglio: retribuzione 2.500 euro, 1,40% pari a 35,00 euro;
- agosto: retribuzione 2.100 euro, 1,40% pari a 29,00 euro;
- settembre: retribuzione 2.000 euro, 1,40% pari a 28,00 euro;
- ottobre: retribuzione 2.000 euro, 1,40% pari a 28,00 euro;
- novembre: retribuzione 2.100 euro, 1,40% pari a 29,00 euro;
- dicembre: retribuzione 3.900 euro, 1,40% pari a 55,00 euro;
In totale, la retribuzione è 14.600 euro e l’1,40% è 204,00 euro in tutto. Il lavoratore viene stabilizzato (a tempo indeterminato) nel mese di aprile dell’anno dopo. Importo spettante = 3 mensilità (euro 204/6) x 3 pari a euro 102 (Inps, circolare 14 dicembre 2012, n. 140).
Poiché l’aumento del contributo addizionale è una parte della complessiva contribuzione addizionale, l’importo da restituire al datore che trasforma il rapporto a termine o assume a tempo indeterminato include anche tale voce. In caso di più rinnovi, si recupera l’importo del contributo addizionale e del suo aumento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto a termine stipulato tra le parti prima della trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia