De minimis o incremento occupazionale per il bonus “IO Lavoro”

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L’incentivo “IO Lavoro” è fruito,
alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:

a) previsioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti “de minimis” (se si superano i limiti stabiliti dalla UE sugli aiuti di stato in regime de minimis, l’Inps revoca l’incentivo, applicando le sanzioni civili di legge);

b) oltre i limiti previsti, alle
condizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

Quanto all’ipotesi b),
l’incentivo, in alternativa al de minimis,
può essere fruito a certe condizioni, conformemente al Regolamento (UE) 17
giugno 2014, n. 651, ossia qualora l’assunzione comporti un incremento
occupazionale netto, ai sensi dell’articolo 32, par. 3, del Regolamento citato,
o anche se l’incremento occupazionale netto non si è verificato perché il posto
o i posti occupati si sono resi vacanti per: dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa (e non in seguito a licenziamenti per riduzione
del personale).

Ai sensi dell’art. 32, par. 3,
del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto è da
intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore rispetto
alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il
periodo di assunzione agevolata, come previsto dall’articolo 31, co. 1, lett. f),
del D.Lgs. n. 150/2015.

Infine, l’incentivo è
riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo
32 del Regolamento UE n. 651/2014; il controllo del rispetto delle norme sugli
aiuti di Stato è affidato all’Inps.

A cura di Umberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consultente aziendale e formatore.

 


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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