DID-COLL più “facile” per i co.co.co.

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L’articolo 2 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), dispone che, con effetto dalla sua entrata in vigore, ossia già da giovedì 5 settembre, all’art. 15, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

Ebbene, per effetto di tale modifica, la DIS-COLL (ossia l’indennità di disoccupazione mensile riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, esclusi gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA) è riconosciuta a tutti coloro che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, alla domanda, in stato di disoccupazione ex art. 1, co. 2, lettera c), D.Lgs. n. 181/2000;
  2. possano far valere almeno 1 mese di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e tale evento;
  3. possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, 1 mese di contributi o un rapporto di co.co.co. di durata di almeno 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contributi.

Va evidenziato che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ex art. 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000, si intendono ora quelli di cui all’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. E quindi, in definitiva, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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