In ragione della notifica di un ricorso in formato cartaceo, stante l’impossibilità della notifica a mezzo PEC, quali adempimenti ulteriori, rispetto a quelli di legge, è opportuno porre in essere per il successivo deposito finalizzato alla costituzione in giudizio?
La costituzione in giudizio “telematica” tramite il SIGIT richiede il deposito della scansione dell’atto del ricorso in originale cartaceo ove sia stato notificata tale tipologia di ricorso: è però opportuno inviare anche l’atto difensivo in formato nativo digitale, in sostanza il file non accettato a seguito della “tentata” PEC, con specifica dichiarazione di conformità all’atto notificato.
Il deposito, inoltre, dovrà essere corredato delle prove di avvenuta notifica con modalità analogiche unitamente alle relative attestazioni di conformità ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, nonché dei file delle ricevute PEC non andate a buon fine, ove presenti.
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia