Inail: riduzione dei premi e differimento dei termini

Home / Sistemiamo l'Italia / Inail: riduzione dei premi e differimento dei termini

Accanto alla riduzione dei premi Inail, prevista dall’art. 1, co. 1121 – 1124, della legge n. 145/2018, grande rilievo ha il differimento dei termini (co. 1125 e 1126). Alla luce di quanto precisato dall’Inail, nella circolare 11 gennaio 2019, n. 1, la situazione è la seguente.

 

Autoliquidazione 2018/2019 – Il 31 dicembre 2018, data entro cui l’Inail rende disponibili al datore gli altri elementi per il calcolo del premio con modalità telematiche slitta al 31 marzo 2019. La data del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 con “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio retribuzioni e calcolo premio”, per chiedere di pagare in 4 rate e la riduzione per le imprese artigiane, slitta al 16 maggio 2019. Il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019. Il termine del 16 febbraio 2019 per il versamento con F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e premi del settore marittimo, per il pagamento in unica soluzione e della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate, ma le prime 2 confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, quindi:

  • 1a rata: 16 maggio 2019 (50% del premio, senza interessi);
  • 2a rata: 16 agosto 2019 (25% del premio), differita al 20 agosto 2019, con interessi;
  • 3a rata: 18 novembre 2019 (25% del premio), con interessi.

 

Termini non differiti – Sono confermati le scadenze delle richieste di pagamento, elaborate dall’Inail in base alle denunce inviate dagli assicuranti, dei premi speciali anticipati 2019 per le polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

 

Edilizia: autocertificazione – Dal 1° gennaio 2019 la riduzione non si applica più ai premi assicurativi. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, come stabilito dal decreto 4 ottobre 2018. Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via PEC alla Sede Inail competente, il modello “autocertificazione per sconto settore edile”.

 

Guida all’autoliquidazione – La Guida sarà pubblicata dopo l’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

 

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Fonte: Sistemiamo l’italia

Related Posts

Leave a Comment