La norma sostanziale del processo tributario, che non è
affatto interessata dal alcuna modifica derivante dall’avvento della
telematica, statuisce che l’adempimento presso la Commissione Tributaria debba
avvenire mediante deposito della copia dell’atto di opposizione, corredata
delle prove dell’avvenuta notifica a controparte, e degli allegati richiamati
in narrativa.
Dalla domanda sembra di evincere che ci si riferisca al
corredo “minimale” per il deposito telematico: pertanto, in via generale per
l’ottenimento del numero di iscrizione dell’atto nel relativo registro occorre
depositare i file, già
notificati all’ente impositore, del ricorso e della procura alla lite
con l’aggiunta dei file concernenti le ricevute PEC attestanti il
perfezionamento della notifica (Ricevuta di Accettazione – cd. RdAC – e la
Ricevuta di Avvenuta Consegna – cd. RAC).
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia