Lavoratori impatriati: le novità del decreto crescita

Home / Sistemiamo l'Italia / Lavoratori impatriati: le novità del decreto crescita

Premessa – L’art. 5, co. 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (legge n. 58/2019), ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, prevedendo uno speciale regime per i lavoratori impatriati. Tali disposizioni si applicano a chi trasferisce la residenza in Italia dal 2020.

Lavoratore senza figli – I redditi: da lavoro dipendente e assimilati nonché da lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono ivi la residenza concorrono a formare il reddito complessivo solo per il 30% del loro ammontare a queste condizioni:

  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti tale trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  2. l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L’imponibile del 30% è ridotto al 10% per chi trasferisce la residenza in una di queste regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Laureati e ricercatori – Il criterio di determinazione del reddito di cui al co. 1 (30% di imponibile) si applica anche ai soggetti ex art. 2, co. 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con decreto del Ministro dell’economia e finanze.

Articolo 2, co. 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238

  1. Cittadini UE con laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, pur residenti nel Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, assunti o che avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo e trasferiscono il domicilio e la residenza in Italia entro 3 mesi da assunzione o avvio dell’attività;
  2. Cittadini UE che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, pur residenti nel Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo una laurea o specializzazione post lauream, che vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono domicilio e residenza in Italia entro 3 mesi da assunzione o avvio dell’attività.

Tale criterio di determinazione del reddito vale anche per i cittadini di Stati non UE, con cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni per le imposte sul reddito o un accordo di scambio di informazioni fiscali, con laurea, che hanno svolto continuativamente attività di lavoro dipendente o autonomo o d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o  di studio non in Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo laurea o specializzazione post lauream.

Tale regime si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dai co. 1 e 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia dal 1° gennaio 2020 (art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. n. 147/2015).

Decorrenza – Tali disposizioni si applicano dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i 4 periodi successivi. Con decreto del MEF sono adottate le norme di attuazione anche per il coordinamento con le altre norme agevolative vigenti e alle cause di decadenza dal beneficio.

Lavoratori con figli o che acquistano casa – Le disposizioni di cui sopra si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori:

  1. con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  2. che diventino proprietari di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti; l’unità immobiliare può essere acquistata da: lavoratore, coniuge, convivente o figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, i redditi di cui al co. 1, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, tali redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

Ricercatori residenti all’estero – L’art. 5, co. 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (legge n. 58/2019), ha modificato anche l’art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 1222/2010). Le disposizioni di cui di seguito si applicano a coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del cd. decreto “crescita” (ossia dal 2020).

Docenti e ricercatori senza figli – E’ escluso dal reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che vengono a svolgere l’attività qui, acquisendo la residenza fiscale. Tali emolumenti non concorrono a formare il valore della produzione netta dell’IRAP. Tali disposizioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 5 periodi successivi, se permane la residenza fiscale.

Docente e ricercatore con figli o che acquista casa – Tali disposizioni si applicano nel periodo d’imposta in cui è trasferita la residenza in Italia e nei 7 successivi, se permane la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; o che diventino proprietari di un’unità immobiliare residenziale, dopo il trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti; l’unità immobiliare può essere acquistata da: docente/ricercatore, coniuge, convivente o figli, anche in comproprietà.

Per chi ha 2 figli minori o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni ex co. 1 e 2 si applicano nel periodo d’imposta in cui diviene residente in Italia e nei 10 periodi successivi, se permane la residenza fiscale. Se i figli minori sono 3 o più, le agevolazioni si applicano nel periodo in cui diviene residente in Italia e nei 12 successivi, se permane la residenza fiscale.

 

L’art. 8-bis, co. 2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (legge 4 dicembre 2017, n. 172) – come modificato dall’art. 5, co. 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – prevede che le disposizioni dell’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122), e nell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

 

  

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

Related Posts

Leave a Comment