Le indennità “Covid” nel decreto Rilancio

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1. Liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata

Aprile – Ai soggetti già
beneficiari a marzo dell’indennità ex art. 27 del D.L. n. 18/2020 (liberi
professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, iscritti
alla GS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie), l’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di
aprile 2020 (art. 84, co. 1).

Maggio – Agli
stessi soggetti, che abbiano subito una riduzione di almeno
il 33% del reddito del II bimestre 2020, rispetto a quello del II bimestre
2019, è riconosciuta una indennità per maggio di 1.000 euro. Il reddito è
individuato col principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi
percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio
dell’attività, incluse eventuali quote di ammortamento. L’interessato deve
presentare all’Inps domanda in cui autocertifica il possesso dei requisiti di
sopra; l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di chi
ha presentato l’autocertificazione per la verifiche e l’Agenzia comunica
all’Inps l’esito del controllo dei requisiti reddituali (art. 84, co. 2).

2. Collaboratori
coordinati e continuativi

Aprile Ai soggetti già
beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 27 D.L. n. 18/2020, ossia ai lavoratori
titolari di rapporti di co.co.co. attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla GS,
non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
l’indennità
di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 1).

Maggio – Ai titolari di
rapporti di co.co.co. di cui sopra, che abbiano cessato il rapporto al 19
maggio 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio di 1.000 euro
(art. 84, co. 3).

3.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

Aprile
Aisoggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art.
28 D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ossia i
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di
pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la GS, l’indennità di
600 euro è erogata anche per il mese di aprile (art. 84, co. 4).

4.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Aprile
Ai soggetti già
beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 29 D.L. n. 18/2020, che hanno cessato
involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione né di rapporto dipendente al 17 marzo 2020, l’indennità di 600
euro è erogata anche in aprile. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori
somministrati presso imprese utilizzatrici del turismo e stabilimenti termali,
che hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro
dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (art. 84, co. 5).

Maggio – Ai dipendenti
stagionali di turismo/stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di lavoro
dipendente né di NASPI, al 19 maggio 2020, spetta un’indennità di 1.000 euro. La
stessa è erogata ai somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del
turismo/stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di lavoro
dipendente, né di NASPI, al 19 maggio (art. 84, co. 6).

5. Dipendenti
stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali

Aprile e maggio
E’
versata
un’indennità di 600 euro per ogni mese, ai dipendenti stagionali di settori non
del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato
almeno 30 giorni in tale periodo. Alla data della domanda, non devono essere titolari
di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal
contratto intermittente), né di pensione.

6. Operai agricoli a tempo determinato

Aprile – Ai soggetti già
beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 30 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ossia agli operai agricoli a
tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, la medesima
indennità è erogata anche per il mese di aprile con un importo di 500 euro
(art. 84, co. 7).

7. Lavoratori
dello spettacolo

Aprile
e maggio –
Agli iscritti al FPLS
che hanno i requisiti ex art. 38 del
D.L. n. 18/2020, ossia almeno
30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, cui deriva un reddito fino
a 50.000 euro, non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per aprile e
maggio; la stessa è erogata per tali mensilità anche ai lavoratori iscritti al
FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito fino a 35.000 euro. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori
titolari di rapporto dipendente o di pensione al 19 maggio 2020.

8.
Collaboratori sportivi

Aprile
e maggio –
Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art.
96 D.L. 18 marzo 2020, n. 18, titolari
di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche, ex art. 67, co. 1, lett. m),
del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere al 23 febbraio 2020, l’indennità di 600
euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile e maggio
2020 (art. 98, co. 3).

9. Lavoratori sportivi

Aprile e maggio – L’indennità di 600 euro spetta ai lavoratori con
rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico,
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti promozione
sportiva riconosciuti, società e associazioni sportive dilettantistiche ex art.
67, co. 1, lett. m), DPR n. 917/1985,
attivi al 23 febbraio (art. 98, co. 1).

11. Lavoratori
intermittenti

Aprile e maggio
Per aprile e
maggio 600 euro ai lavoratori intermittenti ex artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015,
che hanno svolto la prestazione per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e
il 31 gennaio 2020. Alla data della domanda, non devono essere titolari di
altro contratto subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello
intermittente, né di pensione (art. 84, co 8 lett. b, co. 9, co. 12-13).

12. Lavoratori
autonomi senza partita IVA

Aprile e maggio
È riconosciuta
un’indennità di 600 euro, ai lavoratori autonomi, senza partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019
e il 23 febbraio 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ex
art. 2222 cod. civ. e che non hanno
un contratto in essere al 23 febbraio. Essi devono essere già iscritti al 23
febbraio 2020 alla GS, con accredito nello stesso periodo di almeno 1
contributo mensile. Alla domanda non devono essere titolari di altro contratto
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolari di pensione (art. 84, co 8 lett. c, co.
9, co. 12-13).

13. Incaricati alle
vendite a domicilio

Aprile e maggio
Indennità di 600
euro agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 19 D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante da tali attività
superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla GS al 23
febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla
data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro
contratto a tempo indeterminato, diverso da quelo intermittente, né di pensione
(art. 84, co 8
lett. d, co. 9, co. 12-13).


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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