Tra gli indici di allerta proposti dal CNDCEC vi è l’indice di liquidità dato dal rapporto tra Attività a breve su Passività a breve. Tra le determinanti dell’attivo circolante sono ricomprese le rimanenze di esercizio. A tal proposito, ci si chiede quale potrebbe essere una giusta interpretazione della voce rimanenze nell’ambito degli indici di allerta.
In merito all’indice di liquidità, è bene da subito chiarire che trattandosi di attivo e passivo corrente (entro l’esercizio successivo), si sta indagando la solvibilità dell’impresa.
Senza ombra di dubbio, così come indicato dal CNDCEC, il valore “ottimale” differisce da settore a settore, all’interno di un range che va dal 69,8% al 108,0%. Ad ogni modo, riteniamo che vadano fatte alcune considerazioni, in fase di lettura e di analisi dell’indice. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si pensi al ciclo di vita dell’impresa, poiché è facile ritenere che l’indice per un’impresa che si trova in una fase di maturità sia differente rispetto a quello di un’azienda che versa in una fase di declino o rivitalizzazione.
Volendo entrare nel merito dei valori iscritti al numeratore, sarebbe opportuno considerare ad esempio, il valore reale del magazzino, nonché la sua rotazione e/o la sua durata media, per verificare se l’importo iscritto in bilancio delle rimanenze risulti in linea con la dinamica produttiva e commerciale dell’impresa. Un magazzino che non ruota, per quanto in “termini assoluti” contribuisce all’incremento del valore del numeratore e quindi alla copertura del passivo corrente, in realtà costituisce un investimento che, non trasformandosi in liquidità, non permette di estinguere i debiti a breve. Il magazzino che non ruota è spesso composto da beni non più utilizzabili e/o vendibili o comunque da svalutare.
La rotazione del magazzino andrebbe trattata anche con riferimento al livello medio di scorte di sicurezza, che rappresentano il livello minimo di rimanenze che l’impresa si deve garantire per la gestione della produzione. In tal senso, un livello minimo di scorte, che da un punto di vista finanziario costituisce un investimento durevole, non vuol dire scarsa rotazione del magazzino, sempreché il limite delle scorte di sicurezza sia fisiologico e non “patologico”. Il magazzino che non ruota presenta spesso un livello minimo di scorte di sicurezza obsolete.
Unica proroga degli obblighi di segnalazione è stata concessa alle piccole imprese non tenute alla nomina dell’organo di controllo, a partire dal prossimo 15 febbraio 2021. Lo scopo è consentire a quest’ultime di adottare progressivamente il sistema di allerta, mettendo in atto tutte le misure organizzative necessarie.
A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia