Dopo la mancata emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto attuare la previsione contenute nel decreto dignità circa l’aumento a 35 anni non compiuti dell’età del lavoratore per fruire dell’esonero contributivo triennale, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge bilancio 2020), ha rimediato con l’articolo 1, co. 10. L’Inps, con la circolare 28 aprile 2020, n. 57, ha fornito le tanto attese istruzioni operative per rendere materialmente fruibile l’agevolazione da parte dei datori che assumono a tempo indeterminato entro il 31 dicembre.
Premessa –
Dopo che l’art. 1, co. 10, legge
27 dicembre 2019, n. 160, ha finalmente sanato il “pasticcio” legato all’età
del lavoratore (35 anni non compiuti) perché il datore che lo assume a tempo
indeterminato possa godere dell’esonero contributivo del 50% per 36 mesi –
abrogando parte del decreto dignità, e modificando le norme precedenti –
l’Inps, con la circ. n. 57/2020, ha fornito le indicazioni che interessano da
vicino datori e consulenti del lavoro.
Lavoratori e datori interessati
– Quanto alle nuove assunzioni con contratto subordinato a tempo
indeterminato effettuate entro il prossimo 31 dicembre 2020, il giovane non
deve aver ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione (occorre quindi che egli
abbia, al massimo, 34 anni e 364 giorni di età), e non deve essere mai stato
occupato prima a tempo indeterminato, salvo il caso di una prima assunzione con
l’esonero il cui rapporto sia cessato prima di 3 anni.
De minimis – L’esonero si caratterizza come intervento generalizzato, rivolto
ai datori privati di ogni settore economico, con unità produttive localizzate
in tutta Italia; poiché non determina un vantaggio a favore di alcune imprese,
settori produttivi o aree geografiche, l’esonero non rientra nell’art. 107 del
Trattato sul funzionamento della UE sugli aiuti di Stato.
Datori beneficiari – L’incentivo
è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o non, agricoli
inclusi. Esso non spetta, invece, alla pubblica amministrazione (per il
dettaglio degli enti ammessi/esclusi si veda l’ampia elencazione di cui al par.
3 della circ. n. 57/2020).
Rapporti incentivati – L’esonero
riguarda tutti i rapporti a tempo indeterminato (nuove assunzioni o
trasformazioni di rapporti a termine), anche part time, ferma l’età del
lavoratore alla data dell’assunzione o conversione a tempo indeterminato.
L’esonero spetta anche per i rapporti a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo con una coop di lavoro ex legge n. 142/2001,
e per assunzioni a TI per somministrazione, anche se resa verso l’utilizzatore
a termine. Esso, invece, non spetta per i contratti di apprendistato, di lavoro
domestico e il contratto intermittente, anche se stipulato a tempo
indeterminato.
Condizioni – Il diritto a
fruire dell’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia
di incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015), delle norme a tutela
delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria e, infine, di
taluni ulteriori requisiti. Va evidenziato che, di norma, l’esonero non spetta
se l’assunzione attua un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, anche quando il lavoratore avente diritto all’assunzione
è utilizzato con contratto di somministrazione (art. 31, co. 1, lett. a).
Tuttavia, l’esonero contributivo in esame intende “promuovere l’occupazione giovanile stabile” con assunzioni a
tempo indeterminato. Quindi, nonostante l’espresso richiamo dell’art. 1, co.
104, della legge di bilancio 2018 al rispetto dei principi generali di
fruizione degli incentivi, la norma ha una finalità speciale e, in quanto tale,
prevale sulle previsioni dell’art. 31, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015.
Quindi, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, operate nel
rispetto delle condizioni, si può fruire dell’esonero under 35 a prescindere
dal fatto che tali assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito
da legge o contratto collettivo. Così, può fruire dell’esonero il datore che,
in attuazione dell’obbligo ex art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, assume (o trasforma)
a tempo indeterminato e con le stesse mansioni, nei successivi 12 mesi, il
lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda, ha già prestato la propria attività per più di 6 mesi.
Requisiti del
datore –Alcuni licenziamenti (ove effettuati) dal datore che
intende assumere il giovane possono impedire di fruire dell’esonero. In
particolare:
a) il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione
e nella stessa unità produttiva, non deve aver proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi;
b) il datore, per 6 mesi dall’assunzione, non deve licenziare
per GMO quel lavoratore o un altro nella stessa unità produttiva e con la
stessa qualifica: il licenziamento nei 6 mesi dopo l’assunzione, infatti,
comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Compatibilità con altri incentivi – L’esonero non è
cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote, per il loro periodo di applicazione. Quindi,
non è cumulabile con: riduzione contributiva per datori agricoli con personale
nei territori montani o zone svantaggiate; riduzioni previste per il settore
edile; contributi speciali sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori
occupati in Paesi extra UE non
convenzionati; incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e
appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.
CUMULABILITÀ DELL’ESONERO CON INCENTIVI “ECONOMICI” |
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Incentivo per assunzione disabili ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
A differenza dell’esonero contributivo under 35, l’incentivo ex art. 13 legge n. 68/1999 è subordinato all’incremento occupazionale |
Incentivo (20%) per assunzione beneficiari di NASpI ex art. 2, co. 10-bis, legge 92/2012 |
A differenza dell’esonero under 35, tale incentivo è subordinato alla disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” |
Incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” per assunzioni effettuate nel 2019, fino a 8.060 euro annui per lavoratore |
Se il datore, nel 2019, ha iniziato a fruire dell’IOSS su tutta la contribuzione e vuole l’esonero under 35 per i mesi dopo, se vi sono i presupposti, la fruizione può avvenire dal 13° mese, per un totale di 24 mesi. I datori già autorizzati all’incentivo “OSS” possono continuare a goderne, rispettando il massimale concesso dall’Inps, per i primi 12 mesi di rapporto: la fruizione dell’esonero under 35 decorrerà dal 13° mese. |
Incentivo “Occupazione NEET” |
Per le assunzioni effettuate nel 2018 e 2019 |
Incentivo “IO Lavoro” ex decreto direttoriale Anpal 11 febbraio 2020, n. 52 |
La disciplina e le istruzioni operative saranno oggetto di apposita circolare Inps |
Misura – L’esonero riguarda il 50% dei contributi a carico dei
datori e non può superare 3.000 euro annui, da applicare su base mensile per 36
mesi. La soglia massima di esonero fruibile per ogni mese, riferita al periodo
di paga mensile, è 250 euro (3.000/12): per i rapporti instaurati o risolti nel
mese, essa va riproporzionata a 8,06 euro per ogni giorno (250/31 gg.). Sono
escluse queste contribuzioni: premi e contributi Inail; contributo, se dovuto,
al Fondo per l’erogazione ai
dipendenti del settore privato dei TFR; contributo, se dovuto, ai fondi ex
artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano; contribuzioni
non aventi natura previdenziale e concepite per apportare solidarietà alle
gestioni previdenziali di riferimento. Infine, il godimento dell’esonero può
essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, consentendo
il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Fonte: Sistemiamo l’Italia