Come scritto più volte su queste stesse pagine, tiene banco oramai da qualche anno la questione relativa all’utilizzabilità del registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) per le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994.
Con numerose pronunce, sia di Corti Civili che Amministrative, ci si è più volte occupati del problema de quo, giungendo però a soluzioni non solo dissimili ma – a volte – addirittura contrastanti.
Muovendo dall’ambito civile e concentrandosi invece su quello amministrativo, c’è da sottolineare come il Consiglio di Stato sia giunto a pronunce di carattere estremamente variegato, in taluni casi ritenendo l’Indice Pubbliche Amministrazioni utilizzabile ai fini delle notifiche in proprio via PEC e in altri invece no.
Va ricordato che detto registro era originariamente annoverato fra quelli utilizzabili per reperire gli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni in caso di notifiche ai sensi della L. 53/1994 ma, a seguito di specifico aggiornamento normativo, è stato espunto da tale elenco, per essere sostituito con il così detto “Registro PP.AA.”
Purtroppo, nel corso degli anni, tale ultimo registro è rimasto poco alimentato, ciò a causa della mancanza di una sanzione specifica – a carico delle Amministrazioni – per il caso di mancato caricamento di un indirizzo PEC specifico ove ricevere le notificazioni degli atti giudiziari.
Proprio tale inerzia era stata specificatamente sanzionata con la pronuncia 7026/2018 del Consiglio di Stato nella quale i Giudici di Palazzo Spada avevano precisato come “l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.”
Ed in virtù di tale condivisibile principio, il medesimo Consiglio aveva ritenuto “che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.”
Oggi la medesima Curia – con la pronuncia 7170 del 2019 – torna a occuparsi delle notificazioni in proprio via PEC effettuate a indirizzi contenuti nel registro IPA, e lo fa purtroppo mutando ancora una volta orientamento.
Nel caso di specie parte ricorrente aveva provveduto alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio all’Avvocatura distrettuale dello Stato presso l’indirizzo pec genova@mailcert.avvocaturastato.it, indirizzo – quest’ultimo – reperito appunto nel registro IPA.
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto nulla la notificazione e, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso.
Avverso detta pronuncia è stata successivamente proposta impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, il quale – con puntuale sforzo esegetico – ha ritenuto, da un lato, che unicamente gli indirizzi PEC tratti dal registro PP.AA. possano dirsi idonei ai fini delle notificazioni ex Legge 53/1994 e, dall’altro, che “l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati” è idonea ad escludere qualsiasi forma di equipollenza riferibile ad altri registri.
I Giudici di Palazzo Spada, però, pur criticando la condotta del Difensore di parte ricorrente di procedere a una notificazione nelle forme sopra richiamate, hanno comunque ritenuto “scusabile” l’errore de quo, stabilendo che “l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA vieppiù se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.”
E proprio in virtù di tale “oscillazione” giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha da ultimo concesso il beneficio della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., sottolineando come – nel caso di specie – a tutt’oggi sussistano oggettive ragioni di incertezza sulla soluzione giuridica da dare alla questione oggetto dell’odierno commento.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia