L’emergenza relativa al COVID19 ha portato
il nostro Governo all’emanazione di ulteriori provvedimenti volti a scongiurare
l’ulteriore diffondersi della malattia.
Se, da un lato, gli studi professionali
resteranno comunque aperti in virtù del recente DPCM 22 marzo 2020 (interamente
consultabile a questo
link),
dall’altro sono stati previsti specifici strumenti per lo svolgimento
dell’attività professionale in questi mesi di emergenza.
La maggior parte di tali strumenti e soluzioni
– per quanto attinente alla nostra materia – sono state inserite all’interno
dell’art. 83 del Decreto Legge 18/2020 (il cui testo integrale è consultabile a
questo
link).
In primis il
Governo ha fissato tre importanti provvedimenti di sospensione:
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
- Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 (e quindi dal 9 marzo al 15 aprile e poi dal 15 aprile al 30 giugno) che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Questi tre provvedimenti di sospensione
comporteranno:
- lo slittamento di tutte le udienze civili
e penali oggi fissate entro il 15 aprile 2020 a data successiva; ciò ad
eccezione di quelle udienze relative ai procedimenti espressamente previsti al
comma 3 del suddetto articolo 83; - la sospensione del decorso di ogni termine
processuale relativo a tutti i procedimenti civili e penali che non rientrino
nelle eccezioni di cui al già citato comma 3; - la sospensione della decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza di quei diritti che possano essere
esercitati solamente attraverso una di quelle attività per cui è sospeso lo
svolgimento (si pensi ad esempio all’esercizio dell’azione tramite atto di
citazione).
Per quanto attiene al Processo Civile Telematico, invece, l’art. 83 comma 11 espressamente prevede: “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Ogni atto civile da depositarsi sino al 30
giugno 2020 – indipendentemente dalla tipologia – dovrà essere trasmesso
all’amministrazione con modalità telematiche e lo stesso dovrà essere fatto per
la ricevuta del pagamento del contributo unificato, per il quale – però – non
potrà più essere utilizzato il sistema della “marca da bollo” ma unicamente il
versamento digitale.
Oltre a questo, poi, il Governo ha
previsto che, per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno, i capi degli uffici
giudiziari – di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
riferimento e con il Presidente della Giunta Regionale – potranno adottare
specifiche modalità di fissazione e svolgimento delle udienze anche ricorrendo,
come previsto dal comma 7 lettera f) dell’art. 83 D.L. 18/2020, alla
videoconferenza o, come previsto dalla lettera h) del medesimo comma, allo
scambio di note scritte da depositarsi in via telematica.
I singoli Tribunali, ad esempio, potranno
prevedere il deposito telematico di foglio di precisazione delle conclusioni a
cura delle parti, ciò in sostituzione della classica udienza di P.C.; deposito
a cui potrà seguire specifica ordinanza del Giudice Istruttore in relazione alla
concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Dall’obbligatorietà del ricorso agli
strumenti telematici sono logicamente i procedimenti pendenti presso il Giudice
di Pace e la Suprema Corte di Cassazione, i cui uffici non hanno ancora
attivato i canali di comunicazione idonei a permettere tale forma di deposito
degli atti processuali.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia