Governo e Parlamento si sono mossi in due direzioni. In prima battuta, infatti, l’art. 1, co. 7, della legge di bilancio 2020 ha stabilito che, per ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, presso il Ministero dell’economia e finanze è istituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui dal 2021. Con appositi provvedimenti, entro i predetti limiti, eventualmente incrementati rispettando i saldi di finanza pubblica, si attuano tali interventi. Occorre quindi attendere i decreti attuativi.
Quanto ai contributi economici, l’art. 1, co. 340, della legge n. 160/2019 dispone che l’assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spetta anche per ogni figlio nato o adottato nel 2020 ed è corrisposto solo fino al compimento del 1° anno di età o del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. L’importo di tale misura, dipende dal valore dell’ISEE del nucleo familiare, ed è pari a:
- 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE fino a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE superiore tra 7.001 e 40.000 euro;
- 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE che supera i 40.000 euro;
Inoltre, per i figli successivi al 1°, nati o adottati nel 2020, tali importi aumentano del 20%.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia