A ridosso dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, sono stati emanati una serie di provvedimenti da parte del Garante privacy e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, oltre che emendamenti approvati sia in sede di conversione in legge del DL 119/2018 che di approvazione delle legge di bilancio 2019, che hanno reso questo importante momento non certo semplice per le aziende, oltre che per gli intermediari e le software house. Molti aspetti infatti, proprio per la loro rilevanza in termini di impatto sulle procedure software, sui servizi prestati dall’Agenzia delle Entrate, oltre che sul funzionamento dello stesso sistema di interscambio, potevano essere affrontati e chiariti da tempo e con una maggiore collaborazione da parte delle diverse Istituzioni.
Venendo invece alle diverse novità introdotte in questi ultimi periodi, vediamo di ripercorrere quali sono state le principali disposizioni emanate ed i loro contenuti:
? Conversione in legge con modificazione del DL 119/2018
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.293 del 18 dicembre 2018 della legge 17 dicembre 2018 n.136 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, sono state introdotte diverse novità, tra cui:
- 1° semestre senza sanzioni
Per il 1° semestre 2019 (30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione Iva mensili) le sanzioni non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, mentre se viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo, la sanzione è ridotta dell’80%;
- Novità dal 1° luglio 2019
- all’art.21 DPR 633/72 è inserita la lettera g-bis) che prevede l’inserimento in fattura della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (i.e. data dell’operazione), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- all’art.21 quarto comma, primo periodo del DPR 633/72, viene previsto che la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72;
- Registrazione delle fatture di vendita entro il 15 del mese successivo all’operazione
Le fatture di vendita (immediate e differite) devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazioni delle operazioni;
- Eliminazione del protocollo Iva per tutte le fatture
Non vi è più la necessità di «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali» ricevute (protocollo Iva), ma semplicemente di «annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati»;
- Detrazione Iva nel periodo in cui l’operazione si considera effettuata
Il diritto alla detrazione dell’Iva può essere eseguito nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, e quindi l’imposta è diventata esigibile, a condizione che le fatture siano «ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione», ad eccezione di quelle relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente;
- Esonerate le associazioni sportive dilettantistiche legge 398/91
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente;
- Divieto di emissione di fatture elettroniche per chi invia dati al Sistema Tessera Sanitaria
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, «non possono emettere fatture elettroniche» con riferimento alle fatture i cui dati «sono da inviare al Sistema tessera sanitaria»;
- Settore delle telecomunicazione e dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il SDI da parte dei soggetti Iva che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000 n. 366, e 24 ottobre 2000 n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale;
- Semplificazioni amministrative e contabili
A decorrere dalle operazioni Iva 2020 (a seguito dei dati raccolti con la fattura elettronica, l’esterometro e la trasmissione telematica dei corrispettivi), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito web dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
- registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del DPR 633/72;
- liquidazione periodica dell’Iva;
- dichiarazione annuale dell’Iva.
Per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/98, convalidano (nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete), ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui alla lettera a), viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/72;
- Definizione delle cause di rifiuto da parte della pubblica amministrazione
Al fine di evitare rifiuti impropri e di armonizzare tale procedura, saranno definite le cause che possono consentire alle pubbliche amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche;
- Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art.22 DPR 633/72, viene introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000;
- dal 1° gennaio 2020 per i restanti soggetti.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia