Devo riassumere un giudizio a seguito di interruzione mortis causa, l’atto di riassunzione deve essere depositato obbligatoriamente in via telematica?
In virtù del disposto dell’art. 16bis D.L.
179/2012, l’obbligo di deposito telematico nei procedimenti civili, decorre dal
deposito successivo alla costituzione della parte in giudizio.
In virtù di ciò – per il caso della
riassunzione mortis causa – si dovrà fare particolare attenzione a quale
parte stia provvedendo a riassumere il giudizio.
Qualora si stia predisponendo un ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., essendo gli eredi parti nuove – benché intervengano nella medesima posizione processuale del de cuius –, il deposito potrà essere effettuato sia in digitale che in cartaceo, senza alcun vincolo di forma; ciò perché tale atto comporterà la prima costituzione dei soggetti che sostituiranno in giudizio la parte originaria. Nel caso in cui, invece, si stia provvedendo al deposito di un atto di prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c., sussisterà l’obbligo di deposito digitale, poiché la parte per la quale si sta predisponendo l’atto non sarà mutata rispetto all’assetto processuale ante interruzione, e quindi – essendo già costituita – non potrà usufruire della possibilità di depositare l’atto cartaceo.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia