Speciali servizi di durata fino a 3 giorni nel turismo e pubblici esercizi

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Gli art. 19 – 29 del D.Lgs. n. 81/2015, che non si applicano ai rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata fino a 3 giorni, nel settore turismo e pubblici esercizi, riguardano:

  1. divieti di stipulare il contratto a termine e obbligo della forma scritta;
  2. divieto di stipula del 1° contratto oltre i 12 mesi (senza causale) o con durata oltre 24 mesi;
  3. superamento, in assenza di deroga contrattuale, dei 24 mesi di durata per tutti i rapporti a termine, per mansioni di pari livello e categoria, somministrazione a termine inclusa;
  4. violazione delle norme sul contratto in deroga in ITL;
  5. in caso di rinnovo: indicazione causale e rispetto del cd. stop and go;
  6. indicazione causale in caso di proroga oltre i 12 mesi e quinta proroga;
  7. continuazione del rapporto oltre il 30° o il 50° giorno;
  8. limiti numerici e diritto di precedenza (eccetera).

Ferma la facoltà di inviare la COB nei termine normali (entro le 24,00 del giorno precedente), per i cd. lavoratori “extra”, assunti per speciali servizi di durata fino a 3 giorni, si può inviare una comunicazione semplificata con i soli dati essenziali, da integrare entro il 3° giorno successivo (Min. Lav., circ. 16 febbraio 2012, n. 2).

Per il Ministero (Nota 26 marzo 2012, prot. n. 4269), le aziende ammesse alla speciale comunicazione anticipata sono anche quelle non incluse nella classificazione Ateco 2007 ma che svolgono attività del turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi (eccetto i rapporti che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e pubblici esercizi, non sono riconducibili alle attività del settore).

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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