Qualche settimane fa ci siamo occupati,
proprio su queste pagine, dell’analisi del Decreto Legge 18/2020; decreto volto
ad introdurre misure emergenziali per l’amministrazione della giustizia.
Come è noto, infatti, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID19, ha portato con sé gravi ripercussioni anche in relazione al normale svolgimento di tutta l’attività giudiziaria.
Orbene, in sede di conversione di detto
decreto legge, il Parlamento ha votato una serie di emendamenti correttivi
rispetto al testo originario, e il Governo – con un successivo decreto legge – ha
ulteriormente modificato il testo convertito della legge.
Tralasciando le ovvie critiche che un qualsiasi commentatore potrebbe avanzare – quanto meno a livello di procedura normativa – di fronte a questo modus operandi, vediamo oggi di analizzare il testo dell’art. 83 (principale norma dell’originario decreto in materia di amministrazione della giustizia civile, penale e tributaria) così come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) e come ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1° maggio 2020).
Periodi di sospensione
In primis i
tre periodi di sospensione fissati dal Governo sono stati ulteriormente
prolungati con le modalità qui sotto riportate:
- Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 le
udienze dei procedimenti civili e penali
pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11
maggio 2020. - Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso
il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi
atto dei procedimenti civili e penali. - Per il periodo di efficacia dei
provvedimenti di cui ai commi 5, 6 e 7(e quindi dal 9 marzo all’11 maggio e poi
dal 12 maggio al 31 luglio) che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere
esercitati esclusivamente mediante
il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Questi tre provvedimenti di sospensione
comporteranno:
- lo slittamento di tutte le udienze civili
e penali oggi fissate entro l’11 maggio 2020 a data successiva; ciò ad
eccezione di quelle udienze relative ai procedimenti espressamente previsti al
comma 3 del suddetto articolo 83; - la sospensione del decorso di ogni termine
processuale relativo a tutti i procedimenti civili e penali che non rientrino
nelle eccezioni di cui al già citato comma 3; - la sospensione della decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza di quei diritti che possano essere
esercitati solamente attraverso una di quelle attività per cui è sospeso lo
svolgimento (si pensi ad esempio all’esercizio dell’azione tramite atto di
citazione).
Per quanto attiene al Processo Civile Telematico, invece, l’art. 83 comma 11 è rimasto quasi del tutto invariato, salvo dilatare il termine relativo al deposito telematico obbligatorio fino al 31 luglio 2020.
Ad oggi, quindi, detto comma prescrive: “dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Di conseguenza ogni atto civile da depositarsi sino al 31 luglio 2020 – indipendentemente dalla tipologia – dovrà essere trasmesso all’amministrazione con modalità telematiche e lo stesso dovrà essere fatto per la ricevuta del pagamento del contributo unificato, per il quale – però – non potrà più essere utilizzato il sistema della “marca da bollo” ma unicamente il versamento digitale.
Gli strumenti innovativi
Oltre a questo, con la conversione e con
il successivo decreto di modificazione, sono stati introdotti alcuni importanti
strumenti innovativi, ai quali però – ad oggi – non è ancora stata data
attuazione.
In primis l’introduzione del Processo Civile Telematico in Cassazione che, attraverso il comma 11bis dell’art. 83 viene oggi previsto (sino al 31 luglio 2020) come facoltativo, anche se subordinato – però – all’emanazione di “un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.”
Provvedimento analogo, ma di portata decisamente più innovativa, è stato adottato nell’ambito del penale in cui – con l’introduzione dei commi 12-quater.1 e 12-quater.2 dell’art. 83 – è stata data la possibilità fino la 31 luglio 2020:
- agli uffici dei Pubblici Ministeri che ne
facciano richiesta di ricevere con “con modalità telematica ….. memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.” ciò –
però – a seguito dell’emanazione di uno o più decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare; - agli
uffici dei Pubblici Ministeri che ne facciano richiesta, di ricevere dagli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria “atti e documenti in modalità
telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”, anche in questo caso –
però – a seguito dell’emanazione di uno o più decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare.
Va chiarito che, per entrambe le fattispecie
normative, i decreti ministeriali non sono stati ancora emanati.
Va infine
segnalata l’introduzione del comma 20-ter il quale – come già si è avuto modo
di segnalare su queste pagine – ha concesso la possibilità a tutti i Difensori
di farsi rilasciare la procura a distanza – nei procedimenti civili – con le
seguenti modalità:
- sottoscrizione
della procura alle liti apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso
al difensore anche in copia informatica per immagine; - invio,
unitamente alla procura de qua, della copia di un documento di identità
in corso di validità; - trasmissione
di procura e documento al Difensor, tramite email o altro strumento di
comunicazione elettronica; - certificazione
dell’autografia da parte del Difensore “mediante la sola apposizione
della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.”
Fonte: Sistemiamo l’Italia