La tutela Inail nei confronti dei ‘‘Riders’ comporta l’obbligo, a carico dell’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale per organizzare la loro attività, di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e malattia professionale, nei termini ordinari. In particolare:
a)
il lavoratore autonomo ex art. 47-septies
del D.Lgs. n. 81/2015 è obbligato a dare immediata notizia al committente di
qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la
malattia professionale;
b)
per assolvere a tale obbligo, egli deve fornire all’impresa il numero
identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni
di prognosi ivi indicati (se non ottempera, l’infortunato perde il diritto
all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti);
c) l’obbligo
di denuncia dell’infortunio o della malattia professionale da parte
dell’impresa di delivery decorrono
dalla data in cui le sono stati comunicati gli estremi del certificato medico
(pena l’applicazione di una sanzione amministrativa);
d) se il
certificato medico riporta una prognosi di almeno 1 giorno, escluso quello
dell’evento, l’impresa deve inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio (ai
fini statistici) entro 48 ore;
e) se si
tratta di infortunio mortale o per cui si prevede la morte, l’impresa deve
segnalare l’evento entro 24 ore, con qualunque mezzo che consenta di
comprovarne l’invio, fermo l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione
nei termini e con le modalità di legge.
A cura di Umberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consultente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia