Diritto di precedenza ad hoc per gli stagionali

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La disciplina del diritto di precedenza che, a ben individuate condizioni, opera a vantaggio dei lavoratori precedentemente assunti a tempo determinato, è contenuta nell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Tralasciando la generalità dei casi e le lavoratrici che hanno fruito del congedo di maternità nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato, per i lavoratori stagionali vale quanto di seguito elencato:

  1. il diritto di precedenza va espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione;
  2. esso può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro;
  3. il termine concesso al lavoratore per esercitare il diritto di precedenza è fissato in 3 mesi (non 6, come negli altri casi) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  4. per il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza opera con riguardo a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali;
  5. infine, il diritto si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

Esempio

Rapporto “stagionale cessato il 31 dicembre 2019

Termine per esercitare il diritto di precedenza: 31 marzo 2020

Scadenza del diritto di precedenza: 31 dicembre 2020

Va infine evidenziato che, fino a quando il lavoratore, nel limite temporale di 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto, non esercita per iscritto il diritto di precedenza, il datore di lavoro resta libero di assumere chi preferisce.

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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