FAQ Decreto Legge n. 18/2020 “CURAITALIA” IV parte

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Il “blocco” riguarda anche la riscossione coattiva.

Con riferimento ad un cliente i cui termini di pagamento di una cartella sono scaduti a gennaio 2020, si chiede se l’Agenzia delle entrate – Riscossione potrà comunque procedere, nel periodo di sospensione, alla notifica di ingiunzioni o ad adottare misure cautelari o azioni esecutive.

Nel periodo di sospensione, nonostante il debito ampiamente scaduto alla data di avvio della sospensione, l’Agenzia delle entrate – Riscossione si asterrà da qualsiasi attività di recupero coattivo.


La sospensione delle attività per gli uffici. 

Un procedimento di controllo da “abuso del diritto” che riguarda l’annualità 2014, protrattosi nel 2020 per effetto della richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, risente del differimento biennale dei termini di accertamento?

Secondo l’Agenzia delle entrate sì: in una delle sue “circolari” ha affermato che anche l’atto impositivo che dovesse essere notificato nel 2020, nel caso in cui le informazioni rese dal contribuente non siano ritenute meritevoli di essere accolte, rientra nella proroga biennale dei termini di accertamento.

Ciò, singolarmente, nonostante il termine del periodo d’imposta 2014 non scade affatto entro il 31 dicembre dell’anno in corso ma entro i sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione delle informazioni del contribuente.


Cumulabili le sospensioni per impugnazione e da accertamento con adesione.

Il decreto-legge n. 18/2020 non prevede espressamente l’applicazione della sospensione dei termini al procedimento di accertamento con adesione: come ci si deve comportare?

Nonostante il dettato normativo sia impreciso, le due sospensioni operano senza problema e, anzi, si “stratificano”.

Pertanto, atteso che l’istanza di accertamento con adesione può essere notificata al competente Ufficio entro il termine per la presentazione del ricorso, laddove questo fruisca della sospensione dei termini accordata dal decreto-legge n. 18/2020 fisiologicamente “trascina” con sé il termine previsto dal D. Lgs. n. 218/1997.


Nessuna sospensione per il pagamento da accertamento con adesione.

Il perfezionamento della definizione di un accertamento con adesione è legato al pagamento entro 20 giorni dall’avvenuta adesione: il termine risente della sospensione del decreto-legge Coronavirus?

No. Il pagamento in questione non è stato espressamente previsto tra quelli da sospendere, per cui non è possibile alcun differimento. Anzi, l’omesso versamento nei termini, come noto, determina il mancato perfezionamento della procedura e, con esso, le conseguenze che ne derivano sull’atto oggetto del precedente contraddittorio.


 

La sospensione del pagamento delle imposte provvisorie.

La scadenza per la presentazione di un ricorso era fissata al 22 marzo scorso: la sospensione dei termini di impugnazione, e il conseguente slittamento della presentazione del ricorso al 29 aprile determina automaticamente anche lo spostamento del pagamento del terzo delle maggiori imposte?

Certamente. La data di presentazione del ricorso, comunque differita per effetto di disposizioni ordinarie o “speciali”, determina il differimento dei termini per il pagamento delle imposte provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio.

A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa

 

Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.

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Fonte: Sistemiamo l’Italia

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