Processo Civile – L’udienza ai tempi del Coronavirus

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Come è noto, a causa dell’emergenza
relativa al COVID19, il Governo ha emanato numerosi provvedimenti di urgenza
per regolare le attività quotidiane dei cittadini.

All’interno di tali attività quotidiane,
come è logico, è ricompresa anche l’amministrazione della giustizia che,
nonostante il provvedimento di sospensione delle attività ordinarie fino –
salvo proroghe – al prossimo 15 aprile, ha dovuto e deve fare i conti con le
misure di sicurezza imposte dal Governo in tema di distanziamento sociale e
divieto di assembramento.

Impensabile, difatti, sarebbe procedere –
subito dopo la conclusione del periodo di sospensione sopra menzionato – al
riavvio dell’attività ordinaria a cui giornalmente siamo abituati e che vede
Tribunali affollati di Avvocati, Magistrati e parti del processo.

A tal fine, all’interno del Decreto Legge 18/2020
(il cui testo integrale è consultabile a questo
link
)
e precisamente all’art. 83 di detto provvedimento, sono state previste una
serie di misure che, i capi degli uffici giudiziari – di concerto con i
Consigli degli Ordini degli Avvocati – potranno adottare per lo svolgimento
delle udienze dal 15 aprile al 30 giugno 2020; data – quest’ultima – in cui
l’emergenza sanitaria sarà – almeno auspicabilmente – rientrata.

Proprio in tal senso, il comma 6 del sopra
citato art. 83, espressamente prevede: “Per 
contrastare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19 e contenerne gli 
effetti  negativi  sullo 
svolgimento  dell’attività
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i
capi degli uffici giudiziari, 
sentiti  l’autorità  sanitaria regionale, per il tramite del
Presidente della Giunta della  Regione, e  il 
Consiglio  dell’ordine  degli 
avvocati,  adottano  le 
misure organizzative, anche 
relative  alla  trattazione 
degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle 
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
d’intesa con le  Regioni,  dal 
Dipartimento  della  funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero
della  giustizia e delle prescrizioni
adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio  dei 
ministri,  al  fine 
di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di
cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure
sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.”

Orbene, quindi, proprio in questi giorni i
nostri uffici giudiziari stanno approntando una serie di misure idonee a rispettare
le prescrizioni sopra riportate, facendole confluire all’interno di specifici protocolli
che – purtroppo – potranno essere grandemente diversi da una Curia all’altra.

Da questo punto di vista, forse, sarebbe
stato auspicabile un intervento del Governo che indicasse direttamente gli
strumenti da utilizzare, lasciando minore spazio di manovra ai singoli uffici
giudiziari; ciò perché – come appare lampante – questo porterà ad una forte
disarmonia nello svolgimento delle udienze e dell’attività giudiziaria nei vari
Tribunali e Corti d’Appello d’Italia.

Ciò precisato, comunque, vediamo di quali
misure stiamo parlando, sottolineando che le stesse potranno essere assunte in
modo alternativo o anche congiunto a seconda dei singoli protocolli.

Le misure de quibus sono
organicamente riportate all’interno del comma 7 del più volte citato art. 83,
il quale specifica: “Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b)  la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c)  la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche  tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di  ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.  All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui  si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”

Per quanto è dato sapere allo scrivente,
le misure che – ad oggi – sono state maggiormente adottate dai vari uffici
giudiziari, sono quelle di cui alle lettere f) g) e h) anche se in modo
congiunto e non alternativo.

Molti procedimenti considerati “non
urgenti”, difatti, sono stati semplicemente rinviati a data successiva al 30
giugno 2020, facendo appunto riferimento alla lettera g) sopra citata.

Per le procedure che, invece, necessitano
inderogabilmente di trattazione e per quelle che non comportino particolare
difficoltà durante lo svolgimento dell’udienza (come ad esempio le udienze di
precisazione delle conclusioni), i Tribunali e le Corti d’Appello hanno fatto
prevalente ricorso alla così detta “trattazione scritta” e prevista dalla
lettera h) del comma sopra riportato.

In buona sostanza, il Giudice avrà la
possibilità – facendo ad esempio riferimento proprio all’udienza di
precisazione delle conclusioni – di concedere alle parti un termine per l’invio
telematico delle conclusioni, all’esito del quale il giudicante potrà assumere
provvedimento volto a trattenere la causa in decisione e a concedere i termini
di cui all’art. 190 c.p.c.

La misura di cui – probabilmente – si è
più discusso e dibattuto è invece quella relativa all’udienza da remoto e
quindi tramite videoconferenza. Tale misura, infatti, è stata attuata
attraverso un provvedimento della DGSIA – in attuazione del D.L. 18/2020 oggi
in commento – che ha indicato in “Sky for Business” e in “Teams” gli strumenti
utilizzabili per lo svolgimento di tali udienze.

Entrambi i prodotti sono della Microsoft e
ci si chiede se – senza voler fare inutile polemica – non sarebbe stato più
indicato far ricadere la scelta su strumenti open source o comunque gratuiti
per l’amministrazione che, proprio in queste settimane di fervente attività in smart
working
, si sono dimostrati più che adeguati allo scopo; ciò detto –
comunque – si consiglia la consultazione della guida realizzata dalla FIIF
(Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del CNF) per l’utilizzo di Teams
ato Avvocato e reperibile a questo
link
,
tale ultimo strumento, infatti, rappresenterà certamente la soluzione più
utilizzata dai Magistrati per tale attività.

 

 

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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