Oramai un anno fa, il Ministero di Giustizia annunciava il rilascio di importanti aggiornamenti in ambito di deposito telematico, nella nota del 28 marzo 2018 – infatti – si dava atto della “possibilità [per il] soggetto abilitato esterno di effettuare un deposito multiplo, per qualsiasi tipo di procedimento (in SICID e SIECIC) e per qualsiasi tipologia di atto. In fase di redazione della busta del deposito telematico, se si prevede che le dimensioni fisiche in byte della busta superano i 30MB, la busta si potrà suddividere in più buste di deposito.”
Orbene, tale facoltà di ripartizione del deposito telematico in più buste concatenate, è oggi realtà e prende il nome di “deposito con buste complementari”. Detta innovazione riveste oggi carattere di estrema importanza, soprattutto alla luce della recente pronuncia n° 31474/2018 della Corte di Cassazione, tramite la quale gli Ermellini hanno stabilito che: “col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione. Dunque il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale. Il che significa che ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 17 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, non certo in maniera immediatamente successiva, a distanza di uno o due giorni”
Oggi, tramite questa breve guida, vedremo quindi come preparare un deposito di questa tipologia con il software gratuito SLPCT.
Ponendo di aver provveduto al caricamento dell’atto principale, degli allegati obbligatori e di tutti i così detti “allegati semplici”, potremo trovarci davanti ad una busta che supera abbondantemente i 30 mb prescritti dalla normativa in materia di Processo Civile Telematico (vedi fig. 1).
(FIG. 1)
Per suddividere quindi il nostro deposito in più invii complementari, dovremo evidenziare con il nostro mouse gli allegati di maggiori dimensioni e poi cliccare sul bottone “varia” (vedi fig. 2)
(FIG. 2)
A questo punto il software ci darà la possibilità, tramite un apposito menù a tendina (vedi fig. 3) di spostare il file selezionato all’interno del deposito complementare.
(FIG. 3)
Ripetendo la medesima operazione per ulteriori documenti allegati, il sistema svuoterà pian piano la busta principale del deposito e alimenterà invece la complementare (vedi fig. 4)
(FIG. 4)
Dopo aver raggiunto una dimensione “accettabile” della busta principale, potremo procedere con le ordinarie attività di sottoscrizione dei documenti e poi di creazione della busta.
Una volta completata l’operazione di crittografazione il sistema ci avvertirà di aver generato un deposito principale ed uno o più depositi complementari (vedi fig. 5)
(FIG. 5)
A questo punto non dovremo far altro che premere “invia deposito” per procedere all’inoltro delle buste.
SLPCT ci avvertirà di procedere all’invio delle buste complementari solo dopo aver ricevuto la RDAC (Ricevuta Di Avvenuta Consegna) – vedi fig. 6 – del deposito principale ma, in virtù dei problemi che potrebbero essere legati ad un eventuale scarto del deposito principale, si consiglia di attendere sempre la terza pec (controlli automatici) prima di inviare le successive buste (vedi fig. 7).
(FIG. 6)
(FIG. 7)
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia