Il credito agrario e le differenzecon il credito ordinario

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Ho una azienda industriale e ho diversificato acquisendo una azienda agricola vitivinicola nella forma di una SRL. Devo fare degli investimenti importanti e sento parlare di credito agrario.
Cosa lo differenzia dal credito ordinario?

Negli ultimi anni il confine tra credito agrario e credito ordinario è abbastanza “confuso”, non tanto nella normativa ma nella gestione normale delle operazioni finanziarie con gli istituti di credito.

La
norma alla base è la seguente:

Testo unico bancario articolo 43:

“1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali. (…)

3. Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal Cicr.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale
agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono
indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il
luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria”.

Dalla
norma si comprende che:

1)
lo scopo: finanziarie le attività agricole e le attività connesse
all’agricoltura e non tanto o solo gli imprenditori agricoli.

2)
lo possono erogare tutti gli istituti di credito e non gli istituti
specializzati in agricoltura

3)
non ci sono vincoli di durata e l’emissione della cambiale agraria è una
opzione

4)
non serve un titolo di conduzione di un fondo e possono essere finanziati gli
investimenti nella manipolazione e trasformazione (la cantina appunto). Il
credito agrario è rivolto quindi a finanziare l’intera catena agroalimentare.

Le
differenze principali con il credito ordinario si limitano quindi allo scopo,
alla possibilità di avere garanzie tipiche come il privilegio legale o
l’emissione di cambiali agrarie e alla fiscalità che prevede la detraibilità, nei limiti dei redditi domenicale e agrario,
degli interessi passivi e oneri pagati sui finanziamenti agrari ex articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir.

Quindi i
confini sono effettivamente labili e poco significativi. Molto più importante è
il fatto che chi eroga credito agrario conosce il mondo dell’agricoltura e
meglio saprà accompagnare l’azienda vitivinicola nelle sue necessità finanziarie.

A cura di Luca Castagnetti, Dottore Commercialista – Direttore Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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