Il Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio dal 1° luglio

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Dopo una lunga fase di sperimentazione, prima limitata ad alcune regioni italiane poi estesa a tutto il territorio nazionale nel corso del 2017, dal prossimo 1° luglio anche il processo tributario diviene completamente telematico.

Sino al prossimo 30 giugno – a volere essere pignoli sino al 29 giugno, atteso che il 30 è domenica – permane la fase di sperimentazione/facoltatività della modalità telematica di notificazione del ricorso alla controparte e di deposito presso la competente Commissione Tributaria: l’obbligo del processo tributario telematico, per quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 del decreto-legge n. 119/2018, interesserà i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019.

Pertanto, l’obbligatorietà dipende e decorre dalla data di notifica alla controparte del ricorso: se questa è avvenuta sino al 30 giugno, la modalità “analogica” – o cartacea che dir si voglia – è del tutto legittima e la successiva costituzione in giudizio, da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto presso la Commissione tributaria, sarà comunque “analogica” nonostante l’adempimento ricada in un ambito temporale ormai regolato dal processo telematico; se, invece, la notifica dell’atto alla controparte avverrà a decorrere dal 1° luglio prossimo venturo, la modalità telematica è obbligatoria già dalla chiamata in causa della controparte.

Così, esemplificando il tutto:

– ricorso “cartaceo” notificato all’Agenzia delle entrate in data 11 giugno 2019 -> costituzione in giudizio “cartacea” presso la competente Commissione tributaria entro l’11 luglio 2019;

– ricorso/reclamo “cartaceo” notificato all’Agenzia delle entrate in data 13 marzo 2019 e dalla stessa ricevuto in pari data, con rigetto del reclamo medesimo -> costituzione in giudizio “cartacea” presso la competente Commissione tributaria entro l’11 luglio 2019;

– ricorso notificato telematicamente in data 1° luglio 2019 -> costituzione in giudizio “telematica” presso la competente Commissione tributaria entro il 31 luglio 2019.

Va tuttavia ricordata l’eccezione che conferma detta regola: per i contribuenti che siedono in giudizio senza assistenza tecnica – la legge prevede tale facoltà per le liti con valore sino a 3.000 euro di maggiori imposte contestate – le modalità informatiche per le notifiche e i depositi degli atti resteranno una facoltà.

È opportuno ricordare che, una volta entrata in vigore l’obbligatorietà, le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.

Ciò sia quando l’atto debba essere notificato obbligatoriamente alla controparte, come nel caso di un ricorso o di una richiesta di trattazione in pubblica udienza, sia nell’ipotesi in cui per l’atto non è prevista dalla legge alcuna notifica alla controparte, come nei casi delle controdeduzioni o di una “memoria illustrativa”.

Tutta la documentazione, di vario genere, “telematica” alimenterà il fascicolo processuale informatico, di libera consultazione a cura delle parti costituite telematicamente e dei giudici investiti dalla controversia: con tutti i vantaggi, per i diversi “attori” sulla scena, che è superfluo anche soltanto ventilare.

E si tratterà di una vera “rivoluzione” per i professionisti, se solo si pensa come, nonostante ormai dal mese di novembre 2018 siano stati trasmessi telematicamente, nella Commissione Tributarie Provinciali, circa il 25% dei ricorsi, il 59% delle controdeduzioni e il 69% degli altri atti processuali e nelle Commissioni Tributarie Regionali, da ottobre dello scorso anno, siano stati trasmessi telematicamente circa il 35% degli appelli, il 44% delle controdeduzioni, il 70% degli altri atti processuali [1], sul versante dei patrocinanti il numero di soggetti abilitati all’assistenza tecnica che, nel 1° trimestre 2019, hanno effettuato almeno un deposito tramite il PTT sul territorio nazionale, indipendentemente dal grado di giudizio, suddivisi per categoria professionale è invero ridotto, come attestato nella tabella che segue:

Categoria professionale dei difensori N. utenti
Avvocato 2.651
Dottore commercialista 1.090
Ragioniere 152
Consulente del lavoro 13
Geometra 51
Altri soggetti abilitati alla difesa 463
Totale 4.420

Un numero, questo, che a cominciare da luglio è destinato a incrementarsi progressivamente e inesorabilmente.

[1] Fonte: MEF – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria – Analisi statistiche del contenzioso tributario – Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario periodo gennaio – marzo 2019.

A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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